Italian Court of Cassation declares labor court jurisdiction over INPS contribution sanctions based on place of omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the labor court of Naples competent to hear the opposition to an administrative fine for unpaid social security contributions. The lower court had initially ruled in favor of the labor court but later requested a jurisdictional regulation citing Article 1182 of the Civil Code, which designates the creditor's location as the forum. The court affirmed this jurisdiction by referencing prior precedents establishing that for omissive infractions, the competent court is where the conduct should have occurred, specifically the INPS office location.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1182, comma 3, c.c.; Art. 22, L. 689/1981; In matters of administrative sanctions for omissive infractions, jurisdiction belongs to the court of the place where the conduct should have been performed, and for contribution disputes, to the labor court where the social security office is located.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 11886- 2024 proposto da: TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con ordinanza R.G.N. 1973/2024 del 26/05/2024, nel procedimento pendente tra: CIRELLI SALVATORE; contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELA CALAMIA, AGOSTINO DI FEO, ANTONINO SGROI; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dallaConsigliera Dott.
GABRIELLA MARCHESE; Oggetto Regolamento di competenza d’ufficio R.G.N.11886/2024 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 CC il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. OLGA PIRONE ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO CHE: Con provvedimento dell'1.2.2024 il T ribunale di N ola dichiarava l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in relazione ad opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative, conseguenti all’omesso versamento di contributi. Il T ribunale di Napoli Nord, con provvedimento del 26.5.2024, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza invocando l'art.1182, comma terzo , c od .c iv . ( e quindi il foro del luogo del creditore), nello specifico coincidente con il foro del luogo in cui era stata posta in essere l'infrazione ed in cui il versamento omesso si sarebbe dovuto effettuare.
Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro. CONSIDERATO CHE: L'istanza di regolamento è fondata. Questa Corteha già esaminato la medesima fattispecie ( v. Cass. nr. 12996 del 2024) ed ha affermato la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro. L’individuata competenza è conseguita, per un verso, alla considerazione, sulla scia di precedenti arresti ( in particolare Cass. n r . 8754 del 2017 ) , che, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge nr. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del «luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile»e che, quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita «dal luogo di accertamento dell'illecito».
Per altro verso, si èrichiamata Cass. nr. 6178 del 2019 nella parte in cui stabilisce che le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del T ribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. In applicazione di tali principi , n el caso di specie, ove sussiste una pluralità di illeciti (v. pag. 2 , punti 2 e 3, dell’ordinanza 26.5.2024) e la condotta omissiva risulta accertata dalla sede INPS di Napoli ( via Guantai ad Orsolona) che ha richiesto, altresì, i l pagamento dei contributi, la competenza è, dunque, del T ribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
Ricorrendo un regolamento di ufficio, non va adottato alcun provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicazione della present