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Ordinanza — n. 1786/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders public employer to pay 24 months severance for illegal dismissal due to false attendance fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1786/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the Court of Appeal's decision regarding an illegal dismissal based on fraudulent attendance records. The lower court had limited severance to 12 months, but the Supreme Court found this incorrect under the relevant public employment statute. Consequently, the employer was ordered to pay the maximum statutory severance of 24 months to the employee.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; The severance indemnity for an illegally dismissed public employee must cover the entire period between dismissal and reinstatement, capped at twenty-four months, rather than being limited to half that period.

Parole chiave

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public employment law illegal dismissal severance indemnity fraudulent attendance statutory cap reinstatement order administrative liability restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs.
art. 384 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6967-2024 proposto da: DELLA MONICA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO BALLETTI; -ricorrente - contro COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Dirigente dell’Avvocatura Comunale, dott.ssa Concettina Romano, titolare della legittimazione processuale dell’Ente ex art. 58 bis dello Statuto, elettivamente domiciliat o presso il domicilio digitale pec: avv.antonellaverde@pec.it , rappresentato e difeso dall’Avvocato Municipale Capo ANTONELLA VERDE e dall’Avvocato Municipale GIUSEPPINA MOCCIA; -controricorrente - Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.6967/2024 Cron.

Rep. Ud.21/11/2024 CC avverso la sentenza n. 619/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/02/2024 R.G.N. 1086/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 9 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Napoli, quale giudice del rinvio disposto da questa Corte a seguito della cassazione della sentenza di rigetto resa dalla stessa Corte d’Appello, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda proposta da Pasquale Della Monica nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al Della Monica per la falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente, disponendo in favore del medesimo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, all’esito della valutazione contestuale e non frazionata degli elementi in fatto dedotti dal lavoratore e non contestati nella loro materialità dal Comune destinati a vincere la presunzione di gravità che l’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001 annette alla condotta in questione, valutazione operata secondo il principio di diritto fissato nella pronunzia rescindente di questa Corte, insussistente l’intenzionalità idonea a perfezionare la condotta tipizzata ai fini del licenziamento e così l’addebito contestato implicante l’applicazione delle reintegrazione e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Della Monica, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Castellammare di Stabia; - che il ricorrente ha poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della norma invocata per aver liquidato l’indennità risarcitoria dovuta in ipotesi di illegittimità dichiarata del licenziamento in difformità dal criterio posto dalla norma medesima che non ammette la determinazione discrezionale del giudice; - che il motivo risulta meritevole di accoglimento, dovendosi leggere la norma di cui all’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (così formulata “il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità”) nei termini per cui l’indennità risarcitoria spettante, da commisurarsi all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita dal dipendente illegittimamente licenziato è destinata a coprire la perdita economica subita dal dipendente per l’intero periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello dell’effettiva reintegrazione con il limite delle ventiquattro mensilità, qui raggiuntoavendo avuto il periodo di allontanamento dal lavoro del ricorrente la durata di cinquantuno mesi, dal 14.11.2018 al 9.2.2024, con conseguente spettanza dell’indennità risarcitoria da parte del ricorrente nella misura massima di ventiquattro mensilità; - che il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata in parte qua e la causa, che non necessita di altro accertamento in fatto(avendo la Corte territoriale già dato atto della durata del rapporto, dell’età del ricorrente al momento del licenziamento, delle obiettive difficoltà di reperimento di altra occupazione, della assenza di ogni rilievo disciplinare, della natura e dimensioni dell’Ente), decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con la condanna del Comune di Castellammare di Stabia al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita (pari a 2.112,24 lordi mensili), la conferma delle statuizioni sulle spese dei giudizi di merito e la condanna del Comune di Castellammare di Stabia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita (pari a 2.112,24 lordi mensili). Conferma le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito e condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, ol