Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1762/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against ordinary court jurisdiction for damages claim regarding non-diplomatic career executive abroad assignment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1762/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Ministry of Foreign Affairs' appeal against an appellate court ruling that granted ordinary jurisdiction over a damages claim. The Ministry argued that exclusive administrative jurisdiction should apply due to the special diplomatic assignment rules, while the employee contended the ordinary court was correct for a contract-based dispute. The court decided that since the employee belonged to a general administrative career rather than the diplomatic corps, the exclusive jurisdictional regime did not apply, and the ordinary court had proper authority to hear the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, Art. 63 d.lgs. n. 165/2001; The exclusive jurisdiction of administrative courts for diplomatic career assignments does not extend to personnel of other administrative careers, even when assigned abroad, as the nature of the employment relationship determines jurisdiction rather than the function's characteristics.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordinary jurisdiction administrative jurisdiction diplomatic career damages claim good faith violation public employment contractual relationship risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 d.lgs. n. 165/2001
In tale contesto, l’art. 3 del d.lgs.
Art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Art. 1 d.P.R. n. 36/2000
Ciò posto, deve rilevarsi che dagli atti risulta che il ricorrente non appartiene alla carriera diplomatica, e che si tratta di un dirigente, inserito nei ruoli MAECI, non riconducibile all’anzidetta carriera e destinato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.P.R.
Art. 93 d.P.R. n. 18/1967
Occorre premettere che, nell’ambito del Ministero degli Affari Esteri, il personale appartiene a carriere distinte, distinguendosi - ai sensi dell’art. 93 del d.P.R.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
N on sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 15470 del 15/10/2003
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4538-2023 proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro VACCARO AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI GROTTA DI GREGNA 153, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VACCARO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 5179/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/01/2023 R.G.N. 1077/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.4538/2023 Cron. Rep. Ud.07/11/2024 CC RITENUTO CHE:

1. Con sentenza del 2.1. 20 2 3 la corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale della stessa seden. 962 del 2.2.2022, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda del lavoratore in epigrafe volta a ottenere la condanna del MAECI al risarcimento del danno da perdita di chances non patrimoniale per violazione degli obblighi di buona fede nella procedura che aveva escluso il conferimento allo stesso dell’incarico di console generale d’Italia a Bahìa Blanca.

2. In particolare, la corte ha ritenuto che si trattava di conferimento di incarico dirigenziale disciplinato dall’articolo 19 del decreto 165 del 2001.

3. Avverso tale sentenza ricorre il MAECI per due motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. Le parti hanno presentato memorie.

4. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE:

5. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 3, 45, 63 del d.lgs. n. 165/2001, del D.M. n. 1212 del 2013, del D.M. n. 71 del 2007, del d.P . R . n. 368 del 2000 e del d.P.R. n. 18 del 1967, per non avere la Corte territoriale applicato la disciplina speciale su assegnazione dei posti funzione all’estero.

6. Il secondo motivo deduce il difetto di giurisdizione e la violazione degli articoli 1 e 37 c.p.c., 7 co. 4 del codice del processo amministrativo, per avere la corte territoriale ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario.

7. E’ preliminare l’esame del secondo motivo.

8. Il ricorrente chiede che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia attiene all'impugnazione di un provvedimento amministrativo corrispondente ad un atto di gestione del rapporto di servizio del personale della carriera diplomatica.

9. Occorre premettere che, nell’ambito del Ministero degli Affari Esteri, il personale appartiene a carriere distinte, distinguendosi - ai sensi dell’art. 93 del d.P.R. n. 18/1967- il personale della carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, quello della dirigenza ed il personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché gli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura. La carriera diplomatica in senso proprio è poi disciplinata dagli artt. 99 e seguenti d.P.R. n. 18/1967 e si articola nei diversi gradi di segretario di legazione, consigliere di legazione, consigliere d’ambasciata, ministro plenipotenziario e ambasciatore.

10. Ciò posto, deve rilevarsi che dagli atti risulta che il ricorrente non appartiene alla carriera diplomatica, e che si tratta di un dirigente, inserito nei ruoli MAECI, non riconducibile all’anzidetta carriera e destinato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 36 del 2000, a un posto funzione all’estero.

11. In tale contesto, l’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 si riferisce al personale appartenente alla carriera diplomatica, alla quale pacificamente non appartiene il Vaccaro, e, pertanto, l’ambito della giurisdizione esclusiva, che ha carattere eccezionale, non può essere esteso valorizzando la natura della funzione che, in via eccezionale, può essere conferita anche a personale contrattualizzato non appartenente alla carriera diplomatica.

12. Vengono in discussione infatti atti che si inseriscono in un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, e, pertanto, non possono essere attratti dalla giurisdizione esclusiva, in relazione alla quale ciò che rileva è la connotazione pubblicistica del rapporto, non la natura del potere esercitato né la posizione giuridica soggettiva fatta valere.

13. Il Collegio è consapevole che C assazione Sez. U, Ordinanza n. 15470 del 15/10/2003 (Rv. 567470 - 01) ha affermato che le assegnazioni su posti diplomatico consolari all’estero sono rimaste assoggettate a un regime pubblicistico e relative controversie non appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e cioè anche in ragione della posizione soggettiva di mero interesse legittimo fatta valere dal lavoratore per l’incarico di che trattasi; il precedente tuttavia si riferiva a fattispecie nella quale era stato domandato il conferimento dell’incarico, mentre nel caso di specie la domanda era volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito a causa della violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede in relazione a procedura aperta ai dirigenti amministrativi per il conferimento dell’incarico di funzione all’estero.

14. Il primo motivo di ricorso, che è volto ad evidenziare la specialità della disciplina rispetto a quella generale sul conferimento degli incarichi direttivi non è dirimente rispetto alla questione posta di giurisdizione perché in tema di impiego pubblico le regole di riparto vanne tratte dagli artt. 3 e 63 del d.lgs. n. 165/2001 e la natura fiduciaria della scelta può incidere sulla eventuale fondatezza della pretesa e non sulla individuazione del giudice munito di giurisdizione.

15. Ne deriva il rigetto del ricorso.

16. Spese secondo soccombenza.

17. N on sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali ed euro 20