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Decreto — n. 1712/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to procedural proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 1712/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the second-instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days of the proposal's communication. The appellant, representing the Reggio Calabria Municipality, did not respond to the procedural proposal, while the appellee, Giuseppe Alampi, argued for the continuation of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings procedural proposal statutory time limits litigation costs Civil Procedure Code cassation appeal computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
128/2020 emessa da CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA il 12/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
128/2020 emessa da CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA il 12/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30964/2020 R.G. proposto da : COMUNE REGGIO CALABRIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ERMELINDA NAPPA -ricorrente- contro ALAMPI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO NUCARA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 128/2020 emessa da CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA il 12/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 16/01/2