Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the petitioner failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The petitioner, representing the Labor Inspectorate of Bologna, had filed an appeal against a second-instance judgment regarding a dispute with the clothing company HMC Le Drapperie. The court ruled that the petitioner's inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the petitioner to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21085/2022 R.G. proposto da : ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HMC LE DRAPPERIE DI UMBERTO CARUBA C SNC, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI BAIARDINI ANNA (LMBNNA64M42I885N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CARUBA UMBERTO, LUNGAROTTI RITA, CARUBA GUGLIELMO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.57/2022 depositata il 08/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge