Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Alfredo Frattolillo, did not act to preserve the case while the opposing party, the Ministry of Education, waited for a ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21917/2022 R.G. proposto da : FRATTOLILLO ALFREDO, elettivamente domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’Avv. PAOLINI ALBERTO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 42/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA il 10/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2. 200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Rom