Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after court proposed case settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the INPS pension decree withdrawn following a formal proposal for case settlement. The applicant, Antonio Fuoglio, failed to request a decision within the statutory forty-day period after receiving the settlement proposal. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the applicant to bear all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of a court-proposed settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the appellant bearing the costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 25381-2023, proposto da FUOGLIO ANTONIO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata STELLA VIGLIOTTI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESAREBECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1301 del 2023 della Corte d’appello di Bari, depositata il 16 giugno 2023, nel giudizio rubricato al RG 361/2021 RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere integralmente compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulla questione devoluta anche nell’odierno giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. R