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Decreto — n. 1636/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by the appellant after the court proposed a settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 1636/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the INPS pension decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory period following a settlement proposal. The appellant, Vincenzo Bencivena, had previously challenged a lower court judgment regarding his pension benefits but ultimately chose not to pursue the case after the court offered a settlement. Consequently, the court ruled that the litigation was abandoned and ordered the costs to be non-recoverable.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of receiving a proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal procedure extinction of proceedings non-recoverable costs INPS pension dispute istituto di previdenza decisioni in materia di pensione di anzianità prestazioni della sicurezza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
1224 del 2024 del Tribunale di Napoli, depositata il 15 febbraio 2024, nel procedimento 20069 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione ex art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. richiamata nel ricorso e vagliata nella sua ritualità nella sentenza impugnata (pagina 3);
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 14892-2024, proposto da BENCIVENGA VINCENZO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati GAETANO IROLLO e SEBASTIANO SCHIAVONE, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1224 del 2024 del Tribunale di Napoli, depositata il 15 febbraio 2024, nel procedimento 20069 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. richiamata nel ricorso e vagliata nella sua ritualità nella sentenza impugnata (pagina 3);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Rom