Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 1634/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1634/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1634/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso 14881-2024, proposto da EVANGELISTI DOMENICO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati GAETANO AMOROSO e MARIO AMOROSO, con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, VIA RODI, 32 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 3983 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 13 dicembre 2023, nella causa 2365 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp. att. cod. proc. civ; Decreto — n. 1634/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3983 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 13 dicembre 2023, nella causa 2365 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

Generato dall'IA
preavviso in materia di assicurazioni sociali mantenimento della previdenza contenzioso dell'assicurazione invalidità rilevamento tempestivo nell'assicurazione invalidità riesame della rendita di invalidità decisioni in materia di pensione di anzianità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già valutata nella sua ritualità dalla sentenza impugnata (pagina 7, punto 7);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 14881-2024, proposto da EVANGELISTI DOMENICO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati GAETANO AMOROSO e MARIO AMOROSO, con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, VIA RODI, 32 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 3983 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 13 dicembre 2023, nella causa 2365 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già valutata nella sua ritualità dalla sentenza impugnata (pagina 7, punto 7);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. R