Italian Supreme Court allows agricultural worker re-enrollment by quashing INPS industrial reclassification due to lack of retroactive effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court quashed the lower court's dismissal of a request to re-enroll an agricultural worker, ruling that the INPS's 2012 industrial reclassification lacked retroactive effect. The applicant argued that the lower courts incorrectly applied the law by treating the reclassification as retroactive despite established precedent. The Court held that INPS provisions only apply from the next payroll date, thereby validating the worker's agricultural status for 2008.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 8 della legge n. 335 del 1995; Art. 49 della legge n. 88 del 1989: Provisions varying the classification of employers do not have retroactive effect and produce consequences from the next payroll date to the date of notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6958-2023 proposto da: CASO VIRGILIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO SANTESE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3524/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2022 R.G.N. 2446/2020; Oggetto Inquadramento art.49 l. n.88/89 R.G.N.6958/2023 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dalla Consiglier a Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. La Corte di appello di Napoli ha confermata la decisione di primo grado con la quale era stata rigettate l a domand a dell’odierna ricorrente di reiscrizione nell' elenco dei braccianti agricoli per l’anno 2008.
2. A fondamento del decisum , l a Corte territoriale ha evidenziato che negli anni successivi al 2007 l'attività svolta dall'azienda Secondulfo era chiaramente di natura industriale. La Corte di merito ha preso atto che la riclassificazione aziendale operata dall’INPS, in data 10 dicembre 2012,a fini contributivi, non era retroattiva . Tuttavia, l’accertamento ispettivo aveva invece rilievo sul piano del rapporto di lavoro che, nel 2008, non aveva ad oggetto attività agricole e, quindi, non legittimava l’iscrizione negli elenchi relativi.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la parte indicata in epigrafe, affidato a due motivi. L'Inps ha depositato procura ma non ha svolto alcuna attività difensiva. CONSIDERATO CHE:
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 primo comma nr. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dellalegge nr. 335 del 1995 in ordine all'interpretazione dell'art. 3, comma 8. Ad avviso de lla ricorrente, sia il Tribunale c he, poi, la Corte di Appello sono incorsi nella denunciata violazione di legge nella parte in cui hanno ritenuto, sulla scorta dell'accertamento ispettivo al quale hanno attribuito valore probante sino a querela di falso, di attribuire effetto retroattivo all'inquadramento dell'azienda Secondulfo nel settore industriale benché, secondo il consolidato e preminente orientamento, i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto dopo la data di entrata in vigore dellaL. 335/95.
Inoltre, è dedotta,in relazione all' art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 116 c.p.c. , per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto superflua la ammissione della prova testimoniale.
5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciato poi l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , per avere il giudice di appello escluso qualsivoglia rilevanza alla sentenza della Corte di appello di Salerno nr. 674 del 2018 e all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con riguardo alla valutazione della irretroattività della classificazione aziendale che avrebbero comportato, se valutati, l'attribuzione della natura agricola all'attività dei dipendenti.
6. Il ricorso è fondato.
7. Si premette che u na fattispecie sovrapponibile alla presente è già stata esam inata e decisa dalla Corte con pronuncia nr. 22798 del 2024.
8. La Corte, sulla scia di precedenti arresti relativi proprio alla variazione della società Secondulfo F.lli Spa, da azienda agricola ad azienda industriale, ha giudicato non corretta la decisione dei giudici di merito perché contraria al principio di irretroattività del provvedimento di variazione, anche per gli effetti che ne conseguono nei rapporti tra beneficiari delle prestazioni previdenziali (lavoratori) e INPS (v. anche Cass.nn. 568, 1087 e 1088 del 2022. Tra le successive: Cass. nn. 3981, 12826, 12976 e 13086 del 2024).
9. Rinviando ai percorsi motivazionali delle pronunce indicate, va, in questa sede, solo ribadito che la regola generale posta dall'art.3, co.8 della legge nr.335 del 1995 è quella per cui i provvedimenti dell'Inps di variazione della classificazione a sensi dell'art.49 della legge n.88 del 1989non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti, anche con riferimento alle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori, dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
10. La variazione operata dall'Inps ha, dunque, effetto ex nunc, per cui la sentenza della Corte d'Appello deve essere cassata e la causa va rinviata per un suo nuovo esame alla medesima Corte di appello in diversa composizione.
11. Al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appel