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Decreto — n. 1552/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1552/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1552/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 14930-2024, proposto da DI NUNNO CHIARA ANTONELLA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate DANIELA MANASSERO e LUCIA GIAMMARCO, con domicilio eletto presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 131 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 16 febbraio 2024, nella causa 766 del 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1552/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 131 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 16 febbraio 2024, nella causa 766 del 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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proposta di giudizio istituto di previdenza presa di posizione da parte dell'istituzione tempestività dell'istanza di ricusazione preavviso in materia di assicurazioni sociali impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 14930-2024, proposto da DI NUNNO CHIARA ANTONELLA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate DANIELA MANASSERO e LUCIA GIAMMARCO, con domicilio eletto presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 131 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 16 febbraio 2024, nella causa 766 del 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni controverse, che solo di recente hanno trovato composizione nella giurisprudenza di questa Corte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. Rom