Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1544/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for agricultural labor dispute due to missed 120-day statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1544/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appellant's cassation appeal against a Second Instance Court ruling that rejected her claim for agricultural labor recognition. The appellant argued that the Second Instance Court incorrectly applied the statute of limitations by accepting the INPS's notification via electronic publication for work days prior to 2011. The Court rejected this, citing established precedent that such electronic notifications are valid for all relevant periods and that the 120-day deadline had expired.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 D.L. 7/1970; Art. 38 D.L. 98/2011: The statute of limitations for challenging INPS disclaimers of agricultural work days expires 120 days after electronic publication, which applies retroactively to pre-2011 periods.

Parole chiave

Generato dall'IA
agricultural labor recognition statute of limitations INPS electronic notification decadence period cassation appeal dismissal retroattività della rendita d'invalidità ricalcolo di prestazioni d'invalidità indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22, comma 1, D.L. nr. 7 del 1970, convertito con legge nr. 83 del 1970
In particolare, la Corte di appello ha giudicato tardivo il ricorso giudiziario perché promosso oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 22, comma 1, del D.L.
Art. 38, commi 6 e 7, della legge nr. 111 del 2011
3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, della legge nr. 111 del 2011.
Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 118 disp.att.cod.proc.civ.
13.I precedenti indicati, alle cui compiute argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della disposizione, richiamando tra l’altro la pronuncia della Corte Cost.
Art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
17.Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, poiché sussistono i presupposti dell’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
art. 118 disp.att.cod.proc.civ
13.I precedenti indicati, alle cui compiute argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della disposizione, richiamando tra l’altro la pronuncia della Corte Cost.
art. 112 cod.proc.civ
14.Va rigettato, a ltresì , il terzo motivo con cui è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
17.Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, poiché sussistono i presupposti dell’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 37974 del 2022
Cass. nr. 37973 del 2022
Cass. nr. 24365 del 2022
Oggetto del giudizio, infatti, non è solo l’accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli ma anche l’accertamento negativo dell’indebito a titolo di indennità di disoccupazione (Cass.nr.37973 del 2022 ; Cass. nr. 24365 del 2022) .
Corte Cost. nr. 45 del 2021
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 32226/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling the 120-day statute of limitations for agricultural worker disputes was not yet in force when the lawsuit was filed.
Ordinanza — n. 23615/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding agricultural unemployment benefits, upholding the 120-day statute of limitations for challenging administrative cancellations.
Ordinanza — n. 33056/2021 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal regarding agricultural worker re-registration and statutory decadenza periods. The court ruled that the 'cutting laws' decree explicitly abrogated the 1970 law without saving it, despite the 2005 law's savings clause. Consequently, the lower court correctly applied the new 2011 decadenza rule to the case. The INPS appeal is rejected as unfounded. The court held that the 2008 'taglia leggi' decree explicitly abrogated the 1970 law and its 1970 conversion decree, as the 2005 savings clause only protected implicit abrogations, not explicit ones. Since the 2011 law reintroduced the decadenza period, the lower court correctly applied the new rule to the case. The INPS appeal is dismissed. The court held that the 2008 'taglia leggi' decree explicitly abrogated the 1970 law and its 1970 conversion decree, as the 2005 savings clause only protected implicit abrogations, not explicit ones. Since the 2011 law reintroduced the decadenza period, the lower court correctly applied the new rule to the case. The INPS appeal is dismissed. The court held that the 2008 'taglia leggi' decree explicitly abrogated the 1970 law and its 1970 conversion decree, as the 2005 savings clause only protected implicit abrogations, not explicit ones. Since the 2011 law reintroduced the decadenza period, the lower court correctly applied the new rule to the case. The INPS appeal is dismissed.
Sentenza — n. 12275/2022 — snciv
Italian Supreme Court allows pensioner's appeal, ruling three-year statute of limitations applies retroactively to existing pensions.
Ordinanza — n. 41470/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling agricultural worker's 2010 appeal was timely under transitional civil code rules.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16750-2019 proposto da: PAGLIARULO ANGIOLINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO SANTESE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - Oggetto Rapporto di lavoro agricolo Disconoscimento Notificazione Pubblicazione telematica R.G.N.16750/2019 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 CC avverso la sentenza n. 629/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/11/2018 R.G.N. 906/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. La C orte d'appello di Salerno ha accolto l'appello dell’INPS e, in riforma della decisione di primo, ha rigettato la domanda della parte privata, per intervenuta decadenza.

2. In particolare, la Corte di appello ha giudicato tardivo il ricorso giudiziario perché promosso oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. nr. 7 del 19 70 , convertito conlegge nr. 83 del 19 70 . Pertanto, la domanda volta all’accertamento di sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo, con diritto alla reiscrizione nei relativi elenchi bracciantili andava respinta e, con essa, l’accertamento negativo dell’indebito INPS.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ricorre per cassazione,sulla base di tre motivi, la parte in epigrafe. L 'Inps resiste,con controricorso. CONSIDERATO CHE:

4. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, della legge nr. 111 del 2011.

5. Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe effettuato un’interpretazione retroattiva dell’art.38, non consentita. In particolare, avrebbe ritenuto operante il sistema di notificazione telematico, introdotto dalla norma, anche per i disconoscimenti che riguardavano giornate lavorative antecedenti al 31 dicembre 2010.

6. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 Cost, art. 11, co. 1, preleggi. È denunciata l’irragionevolezza e incostituzionalità della disposizione, ove interpretata retroattivamente, come statuito nella decisione impugnata.

7. I due motivi vanno congiuntamente esaminati e sono infondati.

8. In fatto, è pacifico che il disconoscimento riguarda giornate lavorative relative all’anno 2007, con relativa cancellazione dagli elenchi, pubblicato in via telematica il 15 giugno 2014. Solo in data 18 giugno 2015, la ricorrente ha agito in via giudiziale.

9. In punto di diritto, la materia è disciplinata dal l’art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970 a tenore del quale «Contro i provvedimenti definitivi […] da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria […] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza» 10.Per quanto qui solo è di interesse, l’art 38, comma 6 e 7, DL nr. 98 del 2011, nella formulazione ratione temporis applicabile, ha stabilito, quale unica modalità di notificazionedei provvedimenti, dal 1°gennaio 2011, la pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet per quindici giorni.

Successivamente - ma senza rilievo ai fini della presente controversia- l ’art. 43, comma 7, DL nr. 76 del 2020, conv. in legge nr. 120 del 2020, ha modificato l’art. 38 imponendo nuovamente l’obbligo di comunicazione individuale dei provvedimenti intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale. 11.Ora, la questione qui devoluta riguarda la possibilità o meno della notificazione, mediante pubblicazione telematica , anche per i disconoscimenti aventi ad oggetto giornate di occupazioni precedenti al 31 dicembre 2010. 12.Il profilo è stato già esaminato e decis o dalla Corte con l’affermazione del principio per cui « La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dallal. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dallal. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma»(Cass. nr. 37974del 2022 e successive conformi ). 13.I precedenti indicati, alle cui compiute argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della disposizione, richiamando tra l’altro la pronuncia della Corte Cost. nr. 45 del 2021 che ha ritenuto il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. 14.Va rigettato, a ltresì , il terzo motivo con cui è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. perché la Corte di appello avrebbe «cancellato tutte le 151 giornate, ivi comprese le 93 giornate di lavoro che in seguito all’accertamento ispettivo erano state riconosciute dall’istituto previdenziale». 15.Le censure sono infondate: la Corte di appello si è limitata ad accogliere l’eccezione preliminare di merito afferente al decorso del termine di decadenza sostanziale ma non ha alterato il contenuto del provvedimento di cancellazione emesso dall’ente previdenziale. 16.Segue il rigetto del ricorso. 17.Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, poiché sussistono i presupposti dell’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.

Oggetto del giudizio, infatti, non è solo l’accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli ma anche l’accertamento negativo dell’indebito a titolo di indennità di disoccupazione (Cass.nr.37973 del 2022 ; Cass. nr. 24365 del 2022) . 18.Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico