Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that figurative contributions post-CIGS do not count for early pension in editorial firms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Genoa Court of Appeal's ruling granting early pension access to Danilo Molinelli. The lower court allowed the claim by counting figurative contributions from a subsequent mobility period after the CIGS ended, interpreting the 205/17 law broadly. The Supreme Court rejected this, ruling that the law strictly limits qualifying contributions to those accrued strictly within the CIGS period itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 154, l. n. 205/17; Art. 37, co. 1, l. n. 416/81: For editorial employees, the minimum contribution requirement for early pension under Art. 1, co. 154 of Law 205/17 is perfected only by contributions paid during the CIGS period, excluding figurative contributions from subsequent mobility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32118-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro MOLINELLI DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato FABIO PIACENTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO DE TONETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 167/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/09/2020 R.G.N. 89/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Contributi figurativi durante CIGS per addetti all’editoria R.G.N.32118/2020 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 CC RILEVATO CHE:la Corte d’appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di Molinelli Danilo ad accedere al trattamento pensionistico anticipato considerando raggiunta l’anzianità contributiva attraverso la somma dei contributi versati nei periodi di CIGS e di quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità; secondo la Corte d’appello,l’art.1, co.154 , l. n .205 /17 , in base al quale l’accesso al pensionamento anticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall’attività “…ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa”, va interpretato nel senso che al fine di perfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del quale accedere alla predetta anticipazione della pensione, possono essere computati anche i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità fruito successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassa integrazione; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo;
Molinelli Danilo resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.154 l. n.205/17, per avere la Corte erroneamente affermato che il requisito contributivo minimo si perfezioni oltre il periodo di cassa integrazione, mediante computo dei contributi figurativi maturati durante la successiva mobilità; la norma in epigrafe avrebbe introdotto una nuova disciplina in tema di prepensionamento, speciale rispetto a quella contenuta nel d.P.R. n.157/13, allo scopo di salvaguardare i dipendenti delle imprese editrici e stampatrici in crisi, consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criteri fissati da una legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n. 416/81), a condizione, però, che l’anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il periodo di godimento della cassa integrazione.
Il motivo è fondato. Questa Corte (Cass.2440/23) ha già affrontato la questione con pronuncia cui s’intende dare in questa sede continuità. In particolare, è stato osservato che in tema di dipendenti di aziende editoriali e distampa di periodici, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, co.154, l. n.205/17, vanno ritenuti utili i solicontributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione; ciò poiché la norma - riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/81 entro il periodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo al fini dell'adesione all'opzione del pensionamento anticipato -ha introdotto una disciplina speciale rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 157/13, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione.
Inconferenti sono i precedenti di questa Corte (nn.24916 e 24952 del 2024) citati da parte controricorrente in memoria illustrativa, poiché non concernono il caso dei dipendenti di aziende editoriali e distampa di periodici , né l’interpretazione dell’art. 1,co.154, l. n.205/17. In conclusione, la sentenza, non essendosi attenuta al suesposto principio di diritto, va cassata e la causa rinviat