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Ordinanza — n. 1503/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evidence and generic challenge to appellate court's proof assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1503/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to bear the costs. The appellant argued that the lower court erred in rejecting his claim for a mobility allowance because the INPS had not formally contest the eligibility requirements. However, the court found the appeal generic as it failed to cite specific procedural acts proving the INPS's non-objection and incorrectly challenged the appellate court's discretionary evaluation of evidence. Consequently, the court ruled that the burden of proof regarding employer contributions remained unmet and the appeal lacked specific grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal challenging a judgment on the basis of a generic allegation that the opposing party did not contest the claim is inadmissible if no specific procedural acts are cited to refute the court's finding, and a mere re-evaluation of the judge's prudent assessment of evidence is excluded by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal burden of proof generic allegation procedural acts proof assessment mobilità dei lavoratori indennità d'espatrio diritto all'indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 33, co. 21 ss. l. n. 183/11
Art. 2, co. 84 l. n. 92/12
D.P.R. n. 83473 dell'1.8.2014
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 20867/20
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32375-2020 proposto da: RAGOLIA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO DI FEDE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, PAOLO AQUILONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 385/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2020 R.G.N. 612/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Indennità di mobilità in deroga R.G.N.32375/2020 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 CC RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di RagoliaSergio volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di mobilità in deroga con decorrenza dal 24.3.2014. Riteneva la Corte che spettasse a Ragoliala prova della sussistenza della contribuzione versata dal datore all’Inps a copertura della provvidenza, attesa la contestazione dell’Inps. Tale prova non era stata fornita da Ragolia, né rilevava il verbale di intesa raggiunto in sede istituzionale presso la Regione, che disponeva in suo favore il diritto all’indennità: il verbale, infatti, subordinava l’efficacia dell’intesa alla sussistenza di idonea copertura finanziaria.

Avverso la sentenza ricorre Ragolia Sergio per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il l’unico motivo di ricorso, Ragolia Sergio deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.33, co.21 ss. l. n.183/11, 2, co.84 l. n.92/12 e del decreto interministeriale n.83473 dell’1.8.2014. Sostiene che l’Inps non aveva contestato la sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento di mobilità in deroga, e che comunque il giudice avrebbe erroneamente valutato le prove dedotte ai fini di dimostrare la sussistenza del diritto.

Questo, del resto, era stato affermato anche dal verbale d’intesa. Il motivo risulta inammissibile.La Corte ha motivato sulla mancanza di prova fornita dalla parte, cui incombeva l’onere dei fatti costitutivi del proprio diritto, in ordine al fatto che il datore di lavoro, qualecooperativa di vigilanza rientrante nel novero di quelle considerate dal d.P.R. n.602/70, avesse versato la contribuzione necessaria per finanziare i trattamenti di mobilità. L’Inps aveva infatti contestato che il datore avesse mai pagato i relativi contributi. A fronte di tale motivazione, il ricorso si mostra innanzitutto generico.

Esso afferma che l’Inps non aveva mai contestato la sussistenza dei presupposti del diritto. Si fa appello all’art.115 c.p.c. ma non si allega specificamente, a confutazione della motivazione della pronuncia, da quali atti processuali risulterebbe la non contestazione dell’Inps. Il motivo è altresì inammissibile laddove sindaca la valutazione delle prove compiute dalla Corte, e assume che, in base alle prove acquisite al processo, il collegio d’appello avrebbe dovuto affermare raggiunta la prova. Come noto (Cass. S.U. n.20867/20), è inammissibile la censura con cui si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, al di fuori dei limiti dell’art.360, co.1, n.5,c.p.c.

Resta da aggiungere che nemmeno il motivo sottopone a specifica censura l’ulteriore affermazione della sentenza secondo cui il verbale d’intesa non sorreggeva la pretesa attorea, essendo il diritto ivi menzionato subordinato alla presenza di idonea copertura finanziaria. Sul punto, il motivo non adduce alcun argomento contrario.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte