Italian Supreme Court dismisses appeal regarding prescription suspension for foreign work concealment by beneficiaries.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the heirs' appeal against a lower court ruling that denied a suspension of the prescription period for social benefits. The heirs argued that the appellate court failed to prove legal impossibility for the INPS to discover the foreign employment, noting only factual difficulty. The court held that the long-term concealment of work abroad, combined with the lack of information exchange between countries, created a legal impossibility for the INPS to verify the debt, justifying the suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941 n.8 c.c.; Art. 384 co. 2 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: The prescription period for social benefits is suspended when the debtor's concealment of foreign employment creates a legal impossibility for the creditor to verify the debt, which is presumed from prolonged non-disclosure where no information exchange exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31667-2021 proposto da: ACHILLE GRAZIA CONCETTA, GIURNI MARIA RITA, GIURNI DORA, GIURNI PATRIZIA, in proprio e nella qualità di eredi di GIURNI LAVIERO ROCCO, tutte domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato PIERANGELA TOLVE; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 650/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/12/2020 R.G.N. 643/2019;
Oggetto Indebito previdenziale prescrizione R.G.N.31667/2021 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE: con ordinanza n.14426/19, questa Corte cassava con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Potenza statuendo che in caso di azione di ripetizione delle somme corrisposte dall’Inps a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, la prescrizione decorre dal momento di pagamento della prestazione. Nel caso in cui l’Inps sia venuto a sapere dell’indebito solo in seguito per avere l’assicurato taciuto un’occupazione lavorativa all’estero nel periodo di fruizione della CIGS, il dies a quo del termine di prescrizione rimane invariato, dovendosi semmai valutare la ricorrenza della causa di sospensione prevista all’art.2941 n.8 c.c. Il giudizio veniva riassunto e la Corte d’appello di Salerno accertava che Giurni Laviero Rocco, dante causa degli odierni ricorrenti Achille Grazia Concetta, Giurni Maria Rita, Giurni Dora, Giurni Patrizia, aveva dolosamente omesso di comunicare all’Inps il nuovo lavoro reperito in Svizzera; la mancata comunicazione era durata per tutto il periodo della CIGS, ovvero un decennio circa; tale omessa comunicazione aveva reso estremamente difficile all’Inps venire a conoscenza dell’impiego in Svizzera e della relativa causa di decadenza dal trattamento di CIGS.
Avverso la sentenza, Achille Grazia Concetta, Giurni Maria Rita, Giurni Dora, Giurni Patrizia, in proprio e quali successori del defunto Giurni Laviero Rocco, ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.All’adunanza camerale odierna il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2941, n.8 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto la sospensione della prescrizione nonostante non vi fosse impossibilità giuridica per l’Inps di accertare l’attività lavorativa in Svizzera.
Inoltre, non poteva parlarsi di doloso occultamento del debito per il solo fatto della omessa comunicazione del nuovo lavoro da parte del de cuius. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.384, co.2 c.p.c. poiché la Corte non aveva compiuto alcun accertamento di fatto sulla sussistenza del dolo, come richiesto dalla pronuncia di cassazione con rinvio, ma aveva reso motivazione meramente assertiva sulla sussistenza del dolo per mancata comunicazione. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. per mancanza di motivazione della Corte sulla sussistenza di comportamento doloso ex art.2941 n.8 c.c. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente ponendo la medesima questione, e sono infondati.
La motivazione della Corte d’appello, lungi dall’essere omessa, è presente ed esaustiva. Il collegio ha rilevato che:
a) vi era stata omessa comunicazione all’Inps del nuovo lavoro reperito in Svizzera;
b) tale omessa comunicazione si protrasse per circa 10 anni, in concomitanza con la percezione della CIGS in Italia;
c) l’omessa comunicazione determinò l’estrema difficoltà in capo all’Inps di accertare la nuova occupazione lavorativa e quindi l’indebita erogazione della CIGS, d) l’estrema difficoltà dipendeva dal luogo di lavoro all’estero e dalla mancanza di obbligo di circolarità di informazioni tra i due Paesi ei rispettivi enti sui rapporti di lavoro. Quanto al fatto che non vi sarebbe stata impossibilità giuridica per l’Inps di giungere aliundeall’accertamento, ma solo una difficoltà, va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui sussiste la causa di sospensione dell’art.2941 n.8 c.c. quando il comportamento doloso non determini una difficoltà di mero fatto ma una impossibilità giuridica, da intendersi però non come assoluta, ma come impedimento all’accertamento del credito non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass.5413/20,Cass.29437/22).
Tale ultima evenienza ricorre nel caso di specie, considerato che si trattava di lavoro reperito all’estero, non risultante dai dati in possesso dell’Inps e considerata, come rilevato rettamente dalla Corte, l’assenza di un obbligo di circolarizzazione delle informazioni tra Svizzera e Italia. Quanto, infine , all’accertamento positivo del dolo, va detto che esso può avvenire anche per via presuntiva, come ha fatto la sentenza impugnata. In particolare, la volontaria decisione di occultare all’Inps il proprio diritto di ripetizione delle somme è stata desunta dall’atteggiamento del de cuius, che in modo prolungato, per circa 10 anni, ha continuato a percepire la CIGS e a lavorare all’estero.
Evidentemente la Corte ha ritenuto che un lasso di tempo così lungo non potessegiustificarsi con una mera disattenzione, ma con una precisa intenzione di celare il fatto che rendeva indebita la percezione della CIGS. Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese del presente giudizio di legittimità secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame