Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Maria Felicia Perazzo, had filed a challenge against a second-instance judgment from the Court of Appeal of Perugia regarding an administrative decree. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the mutual offset of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28205/2021 R.G. proposto da: PERAZZO MARIA FELICIA, elettivamente domiciliata in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 170/2021 emessa dallaCORTE D'APPELLO PERUGIA il 02/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto la principale questione di diritto su cui verte il ricorso per cassazione è stata definita da arresti di questa S.C. successivi all’introduzione dell’impugnativa;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.