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Decreto — n. 1416/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 1416/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the respondent failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for judgment definition. The appellant, Maria Scuto, had not submitted any request to the court within this timeframe, while the respondent, the State School, argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings without ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment definition constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural waiver forty day deadline judgment definition proposal Civil Procedure Code deduzione per spese detrazioni e rimborsi esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
863/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANIA il 23/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
863/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANIA il 23/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17517/2021 R.G. proposto da : SCUTO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato DENICOLAI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato SPATARO SALVATORE MARCO ANTONIO -ricorrente- contro ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PITAGORA MISTERBIANCO, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA -intimati- avverso la SENTENZA n. 863/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANIA il 23/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 20