Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Francesca Bucceri, had not requested a decision on the proposal submitted by the court, while the respondent, the Ministry of Education, did not contest the procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18035/2021 R.G. proposto da: BUCCHERI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 860/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 22/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto il ricorso per cassazione è anteriore alla maturazione presso questa S.C. dell’indirizzo che ha orientato la definizione del contenzioso oggetto di causa;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,