Cassation court allows appeal against dismissal of tax opposition due to missed deadline, ruling it was a matter for judicial verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the lower court's dismissal of a tax opposition based on a missed deadline. The lower court deemed the argument new and inadmissible because the taxpayer failed to notify the date of the tax notice or request a deadline extension. The court ruled that verifying the timeliness of the opposition is a matter the judge must examine ex officio, not a new claim by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112, 113, 155 c.p.c.; The court must verify the timeliness of an opposition ex officio, and arguments regarding this preliminary verification are admissible even if raised late due to the production of new evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21707/2020 R.G. proposto da : SIMONETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato IMPERIO MICHELE (MPRMHL55C20L049O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EQUITALIA SUD SPAEQUITALIA SUD SPA -intimati- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -resistente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI TARANTO n. 234/2019depositata il 13/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. Causa 15 rg. 21707/20 RITENUTO CHE: Con sentenza del 13.6.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del giudice di prime cure che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a cartella relativa a contributi e premi 2006-2007 per decorso del termine perentorio di cui all’art. 24 comma 5 decreto legislativo 46 del 1999. Ha in particolare ritenuto la corte territoriale che l’opposizione era stata proposta entro 40 giorni, in ragione di scadenza del termine in un giorno festivo, ma che la parte non aveva indicato nulla in ricorso circa la data della notifica della cartella (che diceva non esser mai avvenuta) e circa la proroga del termine, sicché le deduzioni sul punto,a seguito della produzione della notifica, erano nuove ed inammissibili.
Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per un motivo, illustrato da memoria; l’Inps ha depositato delega; Equitalia è rimasta intimata. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione agli articoli 112, 113 e 155 c.p.c., per aver ritenuto domanda nuova ciò che tale non era, laddove si trattava esclusivamente di questione di verifica della tempestività dell’opposizione, accertabile ex ufficio dal giudice.
Il ricorso è pienamente fondato per quanto affermato dal ricorrente, che trova pieno riscontro negli atti di causa. Non può invero essere considerata nuova una deduzione che attiene alla verifica preliminare a tutto, rimessa al controllo officioso del giudice, riguardo alla tempestività dell’opposizione (che il giudice deve in ogni caso verificare anche d’ufficio: Sez. L - , Ordinanza n. 21153 del 07/08/2019, Rv. 654805 - 01 e Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19226 del 19/07/2018, Rv. 649889 - 01) e che comunque nel caso era necessitata (dunque del tutto ammissibile) a seguito della produzione in corso di causa della notifica ad opera della controparte.
Dagli atti risulta la scadenza del termine in un giorno festivo, con conseguente proroga della stessa ex art. 155 c.p.c. e tempestività dell’opposizione. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello,in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in div