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Ordinanza — n. 1387/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, ruling expert fees cannot burden the losing party under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1387/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Giuseppe Valente's appeal against the Rome Tribunal's decision regarding expert fees. Valente argued that court expert costs should be exempt from the losing party under Article 152 of the Civil Procedure Code, while INPS contended they were not. The Court ruled that expert fees are not exempt and must follow the general rule of burdening the losing party, thereby overturning the Tribunal's specific allocation.

Regesto Legislator

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Art. 152 disp. att. c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Expert fees do not qualify for exemption under Article 152 and must be borne by the losing party according to the general rule of litigation costs.

Parole chiave

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expert fees allocation losing party burden civil procedure code exemption from costs INPS liability court expert costs litigation expenses prestazioni d'invalidità dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 152 disp. att. c.p.c.
Art. 360 comma primo n.1 cod. proc. civ.
Art. 445 bis comma sesto cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17644/2016
Cass. n. 4481 del 08/04/2000
17644/2016; e prima ancoraCass. n. 4481 del 08/04/2000, n.
Cass. n. 4589 del 06/05/1998
Cass. n. 2540 del 17/04/1980
Cass. Sez. VI-L 03/12/2019 n.31544
2540 del17/04/1980)» (Cass. Sez. VI-L 03/12/2019 n.31544).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14016/2024 R.G. proposto da : VALENTE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA , CIACCI PATRIZIA e MASSA MANUELA -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 121955 /2023 pubblicato il 07/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Roma, con decreto ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ. n.121955/2023 pubblicato il 07/12/2023: a)non ha omologato l’accertamento del requisito sanitario previsto dall’art.1 legge n.18/1980;

b) ha omologato l’accertamento del requisito sanitario previsto dall’art.12 legge n.118/1971;

c) ha posto le spese di C.t.u. a carico del Valente.

2. Il Tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza, «non ostandovi il disposto dell’art.152 disp. att. c.p.c.», sul presupposto che le spese di C.t.u. non siano qualificabili quali «spese, competenze ed onorari» esenti in forza della disposizione citata.

3. Per la cassazione del decreto ricorre il Valente, con ricorso affidato ad un unico motivo. I.N.P.S. resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo Valente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.1 cod. proc. civ. Deduce che il giudice di merito ha errato nel ritenere che tra le spese esenti ex art.152 cit. non rientrino anche le spese di C.t.u.

2. Il ricorso è fondato.

3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «l' oneredelle spese di consulenza tecnica d' ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e pertanto le stesse, a norma dell'art.152 disp. att. cod. proc. civ, non possono gravare sul soccombente nei confronti del quale sussistano le condizioni per l'esonero previste dalla richiamata disposizione.(da ultimo Cass.n. 17644/2016; e prima ancoraCass. n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del 06/05/1998, n. 2540 del17/04/1980)» (Cass. Sez. VI-L 03/12/2019 n.31544).

4. In applicazione di questo principio di diritto deve ritenersi l’illegittimità in parte qua del decreto impugnato, siccome in violazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ.

5. Per l’effetto accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nella parte relativa alla statuizione sulle spese di C.t.u. e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., decide la causa nel merito ponendo le spese di C.t.u. a carico dell’I.N.P.S.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 340,00 per compensi oltre ad Iva, Cpa, rimborso spese generali, nonché euro 200,00 per esborsi. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito , pone a carico dell’I.N.P.S. le spese di C.t.u.Condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore del r icorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 340,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Da distrar