Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the InPS decision extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty days. The appellant, Nicla Piccoli, did not request a decision on the offer made by the InPS, leading the court to apply the statutory rule that silence constitutes a waiver. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the procedural costs totaling 1,250 euros plus statutory additions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5534/2024 R.G. proposto da : PICCIOLI NICLA, elettivamente domiciliato in PESCARA VIA CHIETI 21, presso lo studio dell’avvocato TESTA ALFREDO (TSTLRD67R25G482L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOCCIA NERI MASSIMO (BCCMSM68R21C129X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.389/2023 depositata il 28/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co