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Decreto — n. 1169/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 1169/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, representing a professional association, filed a counter-appeal against a Milan Court of Appeal judgment regarding a decree, but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal forty day period extinction proceedings proposed settlement code civil procedure anticipo spese tardivo opposizione tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese: il controricorso è tardivo ( notifica del ricorso il 25.7.2024; deposito del controricorso il 5.9.2024).
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese: il controricorso è tardivo ( notifica del ricorso il 25.7.2024; deposito del controricorso il 5.9.2024).
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16906/2024 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE CASSA NAZ PREVIDENZA ED ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato BERETTA GIOVANNI (BRTGNN68S23B157H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERSIANI MATTIA (PRSMTT32A19H501Z) -ricorrente- contro BELLINI FEDERICO, elettivamente domiciliato in RIMINI CORSO D'AUGUSTO 134 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1160/2023 depositata il 02/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese: il controricorso è tardivo ( notifica del ricorso il 25.7.2024; deposito del controricorso il 5.9.2024).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Co