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Decreto — n. 1068/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring proceedings extinct under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 1068/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal of the appeal, which was accepted by the defendant. The case involved Tek.R.A. S.R.L. challenging a lower court judgment against Cristofaro Moccia regarding a decree. The court ruled that the process terminated immediately upon the mutual agreement to withdraw, citing the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal by the appellant with the consent of the appellee results in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure mutual consent decree of extinction Italian civil law plaintiff withdrawal abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

to nella causa vertente tra: la SOCIETA’ TEK.R.A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianlivio Fasciano, domicilio digitale ; nonché dall’Avv. Annamaria Barone, domicilio digitale ; giusta proc ura in atti; ricorrente contro MOCCIA CRISTOFARO, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Ricci, domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello diSalerno, n. 750-2022, depositata il 9.01.2023, N.R.G. 132-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che controparte ha contestualmente accettato la stessa;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,15.1.2025 Il P