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Decreto — n. 1064/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1064/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1064/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.870/2024 R.G. proposto da : AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SANDRO MAINARDI, con domicilio digitale legale come da PEC Registri di Giustizia; -ricorrente- contro SECCI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE MISCIONEe ALESSANDRA MISCIONE, con domicilio digitale legale come da PECRegistri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.559/2023 depositata il 02/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 1064/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SANDRO MAINARDI, con domicilio digitale legale come da PEC Registri di Giustizia; -ricorrente- contro SECCI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE MISCIONEe ALESSANDRA MISCIONE, con domicilio digitale legale come da PECRegistri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.559/2023 depositata il 02/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

Parole chiave

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condono delle spese procedurali estinzione dell'obbligazione conseguenze del ritiro abbandono definitivo del procedimento rinuncia all'eredità rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.870/2024 R.G. proposto da : AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SANDRO MAINARDI, con domicilio digitale legale come da PEC Registri di Giustizia; -ricorrente- contro SECCI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE MISCIONEe ALESSANDRA MISCIONE, con domicilio digitale legale come da PECRegistri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.559/2023 depositata il 02/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 14/01/2025 Il Consigli