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Decreto — n. 1062/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1062/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1062/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.884/2019 R.G. proposto da : SCAPPATURA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAMESANA 46, presso lo studio dell’avvocato MIRENZI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARNOVALE SCALZO FRANCESCO -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.257/2018 depositata il 26/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1062/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SCAPPATURA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAMESANA 46, presso lo studio dell’avvocato MIRENZI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARNOVALE SCALZO FRANCESCO -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.257/2018 depositata il 26/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di difesa anticipo delle spese rimborso delle spese modificazione delle conclusioni risarcimento per errore giudiziario indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.884/2019 R.G. proposto da : SCAPPATURA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAMESANA 46, presso lo studio dell’avvocato MIRENZI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARNOVALE SCALZO FRANCESCO -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.257/2018 depositata il 26/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto il ricorso è antecedente ai precedenti che hanno recentemente definito l’indirizzo di questa S.C.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazion