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Decreto — n. 1044/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1044/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1044/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24221/2023 R.G. proposto da : TEK.R.A S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO PONCHIELLI 6, presso lo studio dell’avvocato FASCIANO GIANLIVIO (FSCGLV74M31L113Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RUGGIERO MICHELE, elettivamente domiciliato in MARIGLIANO CORSO UMBERTO I, presso lo studio dell’avvocato RICCI NICOLA (RCCNCL67M03G812S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.226/2023 depositata il 23/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1044/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 268,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Nicola Ricci.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripristino dello stato precedente risoluzione delle controversie recupero delle spese esecutive complessità della procedura ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24221/2023 R.G. proposto da : TEK.R.A S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO PONCHIELLI 6, presso lo studio dell’avvocato FASCIANO GIANLIVIO (FSCGLV74M31L113Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RUGGIERO MICHELE, elettivamente domiciliato in MARIGLIANO CORSO UMBERTO I, presso lo studio dell’avvocato RICCI NICOLA (RCCNCL67M03G812S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.226/2023 depositata il 23/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 268,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Nicola Ricci.