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Decreto — n. 1019/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1019/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1019/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del numero dei controricorrenti.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1019/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del numero dei controricorrenti.

Parole chiave

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spese di difesa motivi di cassazione complessità della procedura riduzione delle spese giudiziarie ripetibili dell'avvocato identità dei crediti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2702/2022 R.G. proposto da : ALMAVIVA CONTACT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DUE MACELLI, 66, presso lo studio dell’avvocato FALASCA GIAMPIERO (FLSGPR73E25H501W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SANFILIPPO CONCETTA, elettivamente domiciliato in Palermo Piazza Amendola, 31, presso lo studio dell’avvocato PROVENZANO FRANCESCO (PRVFNC69H09G273O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CACCIATORE DOMENICO (CCCDNC82M06G273M) -controricorrente- nonchè contro CORSO ALESSANDRO, CAPOBIANCO CONO ALDO, BUA LUISA, CULTRARA GIUSEPPE, FERRARO ROBERTA, DI VINCENZO GIANLUCA, DI GAUDIO IOLANDA, CUPPARI MONICA, D'EREDITA' CINZIA, DI PRIMA EDOARDO, GIAMBONA FABIOLA, GIACOPELLI GERMANA, LO PORTO SERGIO MARIA, LIMONE GIUSEPPE, MANCINO GASPARE, LA MANTIA SABINA, FIRRIGNO LAURA, MUSSO UMBERTO, BRUNO LOREDANA, RIBAUDO ALESSIA, MORALES GIOVANNA, MARRONE MARIA MANUELA, PERCORELLA ALESSANDRA, OCCHIPINTI TERESA, SICOMERO TIZIANA, SAUSA PASQUALINA, SCHIERA SIMONA, RICCOBONO MARIA CONCETTA, RICOTTA CATERINA, TRAINA FRANCESCO, SUTERA FRANCESCA PAOLA, VULLO MARIANNA, TERMINI GIUSEPPE, TERMINI RITA, VINCI CROCETTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO (LIENTN59E06B429K) rappresentato e difeso dall'avvocato CANTAVENERA DOMENICO (CNTDNC61M25G273B) -controricorrenti- nonchè contro VITALE ROSARIA, FONTI ELIANA, LUCCHESE FRANCESCA, LUCCHESE LOREDANA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.672/2021 depositata il 16/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del numero dei controricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente Concetta Sanfilippo in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e in favore degli altri controricorrenti in euro 2.410,00. per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 20