Cassation court dismisses appeal claiming inadmissibility of oral evidence and lack of damage proof in pension case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Morlacchetti's appeal against the Second Instance Court's refusal to order oral evidence regarding his family coadoption relationship. The appellant argued that the lower court improperly denied oral testimony despite written proof, while also claiming unproven damages from dismissed pension claims. The court ruled the first ground inadmissible because the lower court never considered a specific period of coadoption, and the second ground inadmissible as it violated procedural preclusion rules on damage assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, ult. co., c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; The appeal alleging violation of procedural rules regarding the admissibility of oral evidence is inadmissible when the lower court's decision does not address the specific period of fact alleged by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28053-2020 proposto da: MORLACCHETTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23 A, presso lo studio dell'avvocato MAURO PETRASSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO FERRANTE; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto Rendita vitalizia, risarcimento danni R.G.N.28053/2020 Cron.
Rep. Ud.13/11/2024 CC avverso la sentenza n. 132/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/02/2020 R.G.N. 870/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.2.2020, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Antonio Morlacchetti volta a conseguire la pensione di anzianità con decorrenza dal 29.11.2011, per come riconosciutogli dall’INPS coevamente all’accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia da lui presentata l’11.8.2011, quale coadiutore familiare dell’impresa agricola condotta dal padre, e comunque il risarcimento dei danni patiti per effetto delle dimissioni alle quali era stato indotto dall’iniziale accoglimento della domanda di pensione, poi revocatagli per essere stata disconosciuta la sussistenza del rapporto di coadiuzione familiare e, conseguentemente, la facoltà di ricorrere alla costituzione della rendita vitalizia; che avverso tale pronuncia Antonio Morlacchetti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 4° e 5°, l. n. 1338/1962, dell’art. 2, l. n. 9/1963, degli artt. 2697 c.c., 414, 421 e 442 c.p.c. in relazione agli artt. 2704, n. 3, 2724 e 2725 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito rifiutato di disporre la prova orale vertente sulla durata del rapporto di coadiuzione familiare, pur dando atto che quest’ultimo era fondato su prove scritte; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c., dell’art.2697 c.c., degli artt. 442, 421 e 416 c.p.c., in relazione all’art.1218 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva affermato l’insussistenza di prova di danni risarcibili pur dando atto dell’avvenuta formazione del giudicato interno sull’illiceità della condotta dell’INPS e sul nesso di causalità rispetto alle dimissioni; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 1226 e 432 c.p.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse possibile ricorrere alla liquidazione equitativa dei danni da lui patiti; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali, nell’esaminare il motivo di gravame con cui l’odierno ricorrente si doleva che il primo giudice non avesse debitamente valorizzato le prove documentali offerte a sostegno della sussistenza del precorso rapporto di coadiuzione familiare, hanno reputato l’infondatezza della censura sul rilievo che “dalla documentazione prodotta dall’INPS e posta a base dell’annullamento della rendita vitalizia, si desume che il nucleo coltivatore-diretto al quale apparteneva [l’odierno ricorrente] non era attivo nel periodo interessato dalla richiesta di costituzione della rendita vitalizia”, essendosi il di lui padre cancellato in epoca anteriore “dall’elenco dei coltivatori diretti siccome pensionato per invalidità” e non sussistendo più, pertanto, alcun nucleo familiare “di coltivatori diretti attivi nel periodo in questione” (così pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che, tanto premesso, il motivo di censura risulta palesemente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, non avendo affatto i giudici territoriali ritenuto che del rapporto de quoesistesse una prova scritta riguardante “sia un periodo antecedente a quello oggetto di accertamento sia un periodo successivo” (come invece si legge a pag. 13 del ricorso per cassazione), ma avendo piuttosto valutato, sulla base delle prove documentali prodotte dall’INPS, che nessun rapporto di coadiuzione familiare sarebbe mai potuto sussistere nel periodo oggetto di riscatto, essendo venuta meno la qualità di coltivatore diretto del padre dell’odierno ricorrente, che ne costituiva ineliminabile presupposto; che il secondo motivo è, del pari, palesemente inammissibile, pretendendo di censurare, mercé il richiamo a presunte violazionidi legge sostanziale e processuale, il concorde giudizio di fatto dei giudici territoriali circa la mancanza di prova di alcun danno risarcibile, ciò che deve ritenersi irrimediabilmente precluso in questa sede di legittimità anche in relazione al divietodi cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c.; che il terzo motivo è manifestamente infondato, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui il ricorso alla liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. presuppone la prova dell’esistenza e dell’entità materiale di un danno di cui risulta obiettivamente impossibile o anche solo difficile la liquidazione e non può, viceversa, essere invocato per sopperire alla mancata prova del danno nella sua stessa esistenza (cfr., tra le numerosissime, Cass. nn. 8835 del 1991, 22115 del 2009, 31546 del 2018, 17607 del 2020, 13515 del 2022);che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a