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Ordinanza — n. 961/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding agricultural worker re-registration due to procedural inadmissibility and lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 961/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Filippo Giuseppe Bianco's cassation appeal against the Catanzaro Court of Appeal's decision to declare his request for agricultural worker re-registration inadmissible due to time-bar. Bianco argued that INPS failed to notify him of list changes within the statutory three-month period and challenged the constitutionality of the notification method. The court dismissed the appeal because the third ground was procedurally inadmissible as it questioned evidence rather than legal application, and the fourth ground lacked factual substance due to missing transcript details.

Regesto Legislator

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Art. 38 d.l. n. 98/2011; Art. 9-quinquies d.l. n. 510/1996: The court must examine substantive legal grounds, rejecting appeals that merely question the probative value of administrative evidence or fail to provide factual foundations for cited documents.

Parole chiave

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agricultural worker re-registration statutory time bar INPS list publication procedural inadmissibility cassation appeal rejection previdenza sociale dei lavoratori istituto di previdenza diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011 (conv.
Art. 9-quinquies, comma 2, d.l. n. 510/1996
111/2011), per non avere la Corte di merito ritenuto che la potestà dell’INPS di modificare gli elenchi annuali dei braccianti agricoli dovesse essere pur sempre esercitata entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 9- quinquies, comma 2, d.l.
Art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993
98/2011, cit., non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell’art.
Art. 2697 c.c.
Art. 152 att. c.p.c.
16 del ricorso per cassazione); che, con il quarto motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 152 att.
Art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 275 del 2024
Cass. n. 275 del 2024, sulla scorta di Cass.
Cass. n. 37974 del 2022
275 del 2024, sulla scorta di Cass. n. 37974 del 2022); che la questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine da parte ricorrente è manifestamente infondata, avendo Corte cost.
Corte cost. n. 45 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8997-2020 proposto da: BIANCO FILIPPO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE GIOVANNI FIORESTA; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 926/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/08/2019 R.G.N. 1083/2017;

Oggetto Previdenza lavoratori agricoli R.G.N.8997/2020 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.8.2019, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di Filippo Giuseppe Bianco volta alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l’anno 2013, confermando per contro la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva condannato l’istante alla rifusione delle spese del grado; che avverso tale pronuncia Filippo Giuseppe Bianco ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per non avere la Corte di merito ritenuto che la potestà dell’INPS di modificare gli elenchi annuali dei braccianti agricoli dovesse essere pur sempre esercitata entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 9- quinquies, comma 2, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), per gli elenchi trimestrali; che, con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce in subordine l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, d.l. n. 98/2011, cit., per violazione degli artt. 3, 24, 38 e 97 Cost.; che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art.2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’INPS avesse dato prova dell’avvenuta pubblicazione degli elenchi di variazione sul proprio portale telematico sulla scorta di “documenti interni all’Ente che nulla permettono di dimostrare” (così pag. 16 del ricorso per cassazione); che, con il quarto motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la dichiarazione allegata al ricorso di primo grado non fosse utile ai fini dell’esonero delle spese dilite; che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della stretta connessione delle censure, e sono infondati, essendosi chiarito che, sebbene l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell’art. 9-quinquies, comma 4, d.l. n. 510/1996, si tratta di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale, atteso che, diversamente da quanto avveniva in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, e 9-quinquies, d.l. n. 510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato, avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali (così da ult.

Cass. n. 275 del 2024, sulla scorta di Cass. n. 37974 del 2022); che la questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine da parte ricorrente è manifestamente infondata, avendo Corte cost. n. 45 del 2021 ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, tenendo conto che gli ostacoli di fatto che alcuni cittadini possono trovare nell’uso dei sistemi informatici trovano rimedio nell’assistenza prestata gratuitamente dai patronati e dalle associazioni sindacali (così ancora Cass. n. 275 del 2024, cit., in motivazione); che il terzo motivo è radicalmente inammissibile, atteso che l’odierno ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., intende piuttosto censurare l’idoneità probatoria del documento prodotto dall’INPS che i giudici territoriali hanno reputato utile al fine di dimostrare l’avvenuta pubblicazione degli elenchi recanti la cancellazione in suo danno e, conseguentemente, la tardività dell’adito giudiziale, ciò che non è punto consentito in questa sede di legittimità; che del pari inammissibile è il quarto motivo, atteso che il contenuto della dichiarazione asseritamente allegata al ricorso introduttivo del giudizio non è stato trascritto del ricorso per cassazione, nemmeno nella parte idonea a dare alla censura un pur minimo fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa in atto si troverebbe, in spregio al disposto dell’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.;che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., per come accertato dai giudici territoriali in relazione alla dichiarazione prodotta in grado di appello; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari