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Ordinanza — n. 955/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lump-sum litigation costs, ruling agricultural listing disputes are indeterminate value cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 955/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision on litigation costs, ruling that disputes regarding agricultural worker listings constitute cases of indeterminate value. The applicants argued for a specific cost calculation based on the case value, while the lower court had applied a lump-sum assessment. The court held that such disputes lack a determinable monetary value at the time of filing, necessitating a higher cost bracket.

Regesto Legislator

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Art. 5, d.m. n. 55/2014; Art. 380-bis.1, c.p.c.: Controversies solely concerning the right to be listed in agricultural worker registers must be classified as having indeterminate value for litigation cost purposes, typically falling within the €26,000 to €260,000 range.

Parole chiave

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agricultural worker listings indeterminate value cases litigation cost allocation Cassation quashing social security disputes procedura di azione in materia di assicurazioni sociali istituto di previdenza contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 5, d.m. n. 55/2014
che, con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 5, d.m.
Art. 380-bis.1, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27934 del 2018
Cass. n. 27935 del 2018
Cass. n. 8792 del 2019
Cass. n. 30732 del 2017
Cass. n. 968 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 425-2020 proposto da: BONAVITA CACCIALUPO ROSARIO, BELGIOVINE TOMMASO, CARBONARO ANTONIO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LOREDANA LIONETTI, FABRIZIO DI BIASE, STELLA VIGLIOTTI; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; -resistente con mandato - Oggetto Spese giudiziali R.G.N.425/2020 Cron.

Rep. Ud.13/11/2024 CC avverso la sentenza n. 957/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/06/2019 R.G.N. 1955/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.6.2019, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che, accogliendo le domande proposte in più cause riunite in cui Cosimo Damiano De Finis, Rosario Bonavita Caccialupo, Tommaso Belgiovine e Antonio Carbonaro avevano chiesto di essere reiscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli per vari anni, aveva liquidato le spese di lite avendo riguardo alle controversie di valore fino a € 5.200,00, calcolandole in € 2.840,00, invece che nella maggior somma rivendicata nel gravame; che avverso tale pronuncia Rosario Bonavita Caccialupo, Tommaso Belgiovine e Antonio Carbonaro hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 5, d.m. n. 55/2014, per non avere la Corte di merito ritenuto che le cause con cui gli odierni ricorrenti avevano contestato la loro cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli appartenessero a quelle di valore indeterminabile; che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 5, e 12, comma 3, d.m. n. 55/2014, per non avere la Corte territoriale provveduto alla liquidazione delle spese per fasi distinte; che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, per avere la Corte di merito provveduto alla liquidazione delle spese in modo forfetario e globale, senza previa individuazione del valore di ciascuna delle cause separatamente proposte e successivamente riunite; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte ha avuto modo di affermare che le cause in cui si controverte del diritto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli appartengono, ai fini dell’individuazione dello scaglione da applicare per ciò che concerne la liquidazione delle spese, alle cause di valore indeterminabile (così Cass. n. 4590 del 2014, in motivazione); che i giudici territoriali hanno invece ritenuto che, ai fini dell’individuazione dello scaglione utile per la liquidazione delle spese, dovesse farsi riferimento al valore dei possibili trattamenti temporanei connessi all’iscrizione, che non avevano tuttavia formato oggetto di domanda, nonché all’incidenza dell’accredito contributivo delle giornate riconosciute sul futuro ed eventuale trattamento pensionistico; che tale interpretazione –ancorché fatta propria, sulla scorta di Cass. nn. 27934 e 27935 del 2018, da Cass. n. 8792 del 2019, secondo cuila controversia relativa all’accertamento del diritto all’iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non potrebbe considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali –mal si concilia con la nozione di indeterminabilità siccome abitualmente intesa dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia come intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della domanda, da accertarsi in base agli elementi precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio (così, fra le tante, Cass. n. 30732 del 2017), atteso che, in mancanza –come nella specie –di qualsivoglia domanda di prestazione e dei correlativi elementi di fatto utili a determinare l’importo della medesima, non è in alcun modo possibile apprezzare l’effettivo valore economico dell’iscrizione negli elenchi dei braccianti sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio; che va comunque ribadito che l’art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia (così Cass. n. 968 del 2022); che, pertanto, sia pure in tali limiti, il primo motivo di censura va accolto; che, rimanendo logicamente assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

“la controversia vertente esclusivamente sull’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli deve considerarsi, ai fini dell’individuazione dello scaglione in base al quale liquidare le spese processuali, come controversia di valore indeterminabile e quindi di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, salva la possibilità che il giudice possa applicare lo scaglione immediatamente inferiore quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia”; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in dive