Cassation court dismisses INPS appeal, upholding non-retroactivity of administrative reclassification of agricultural firms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that upheld a worker's unemployment benefit eligibility. The INPS argued that the reclassification of an employer from agricultural to industrial status should have retroactive effect due to omitted factual communications. The court ruled that administrative reclassifications by the INPS lack retroactive force and only apply to future pay periods, even when based on unreported changes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 8 l. 335/1995; Artt. 1-4 d.l. 352/1978; Art. 44-bis d.l. 269/2003: Administrative reclassification measures adopted by the INPS do not have retroactive effect and produce effects from the pay period following notification, even if based on unreported factual circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22548-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro PEZZUTI MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO SANTESE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 26/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/01/2019 R.G.N. 804/2016;
Oggetto Previdenza lavoratori agricoli R.G.N.22548/2019 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 18.1.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che, affermando la natura irretroattiva della riclassificazione delle aziende operata dall’INPS ai fini contributivi e la conseguente decorrenza dal periodo di paga posteriore al dicembre 2012 del reinquadramento di Secondulfo F.lli s.p.a. quale azienda industriale, aveva dichiarato il diritto di Maria Pezzuti di mantenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2012 e di percepire la relativa indennità di disoccupazione; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Maria Pezzuti ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, l. n. 335/1995, degli artt. 1-4, d.l. n. 352/1978 (conv. con l. n. 467/1978), e dell’art. 44-bis, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte territoriale ritenuto la non retroattività del reinquadramento quale azienda industriale di Secondulfo F.lli s.p.a., ancorché fosse stato disposto sulla base dell’omessa comunicazione di circostanze fattuali per le quali sussiste specifico obbligo di informazione da parte del datore di lavoro; che il motivo è infondato, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, ancorché dipendano dall’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività, non essendo tale ipotesi equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’inquadramento iniziale (Cass. nn. 3460 del 2018, 14257 del 2019, 33187 del 2021 e, da ult., 7962 del 2024); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del