Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 894/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and defendants' lack of defense participation.

Numero d'incarto Decreto — n. 894/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the proceedings extinct because the plaintiff formally withdrew the appeal while the defendants failed to participate in this specific instance. Although the lower court had issued a judgment, the procedural defect of the plaintiff's withdrawal rendered the appeal inadmissible at the supreme court level. Consequently, the court applied Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws the appeal and the opposing party does not defend itself in the cassation instance, the proceedings are declared extinct.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal procedural extinction lack of defense cassation inadmissibility Code of Civil Procedure inattività successiva alla sospensione desistenza dall'azione abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to nella causa vertente tra: PREMI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Cester, domicilio digitale , dall’Avv. Maria Luisa Miazzi , domicilio digitale ; dall’Avv. Bruno Cossu, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro INTESA SAN PAOLO S.P.A. intimata e BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa intimata Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia N. 2 - 2024 depositata il 1 1.3 .2024, N.R.G. 162-2021. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che le contropart i non hannosvolto attività difensive in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9.1.20