Decreto — n. 880/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3154/2021 R.G. proposto da : CIRRONE GIUSEPPE, COSENTINO LUIGI GIOVANNI, DISTEFANO CARLA, PIZZONE ROSARIO GIANLUCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo STUDIO DENICOLAI rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE MARCO ANTONIO SPATARO -ricorrente- contro I.N.F.N., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.515/2020 depositata il 28/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 880/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CIRRONE GIUSEPPE, COSENTINO LUIGI GIOVANNI, DISTEFANO CARLA, PIZZONE ROSARIO GIANLUCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo STUDIO DENICOLAI rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE MARCO ANTONIO SPATARO -ricorrente- contro I.N.F.N., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.515/2020 depositata il 28/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3154/2021 R.G. proposto da : CIRRONE GIUSEPPE, COSENTINO LUIGI GIOVANNI, DISTEFANO CARLA, PIZZONE ROSARIO GIANLUCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo STUDIO DENICOLAI rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE MARCO ANTONIO SPATARO -ricorrente- contro I.N.F.N., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.515/2020 depositata il 28/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati per la fase di studio e per quella introduttiva dal d.m.147/2022, del valore indeterminato e del numero di ricorrenti
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il 07/01/202