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Ordinanza — n. 743/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS appeal as merit review barred and new law exempts prior penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 743/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the INPS appeal inadmissible, ruling that the lower court's factual finding on the non-concealment of the employment relationship cannot be re-evaluated on appeal. The INPS argued that omitting the work relationship report violated specific legislative provisions, but the court held that such assessments belong exclusively to the trial phase. Furthermore, the court applied a new constitutional ruling which exempts engineers and architects from civil penalties for prior non-registration, rendering the INPS's sanction claim legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 116 comma 8 della Legge n. 388/2000; Art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02: Appeals against judgments on social security registration are inadmissible when the lower court has already ascertained facts regarding the concealment of employment relationships, as such merit assessments cannot be re-evaluated in the appellate stage.

Parole chiave

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social security registration appeal inadmissibility civil penalties exemption employment concealment merit review prohibition INPS contribution constitutional supremacy evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 116 comma 8 della Legge n. 388/2000
Art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6
111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n.
Art. 18 comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
55 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 -01
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 -01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11664-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro CARRANO ARNALDO; -intimato - avverso la sentenza n. 534/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO depositata il 16/09/2019 R.G.N. 206/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.11664/2020 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC Causa numero 20 RG 11664 del 20 RITENUTO CHE: Con sentenza del 16.9.19 la corte d’appello di Salerno, in parziale riforma dellasentenza del 28.2.17 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato legittima l’iscrizione d el professionista in epigrafe alla gestione separata INPS per il 2007 e dovuta la contribuzione relativa , non invece le sanzioni per evasione applicate dall’Inps. La corte ha in particolare evidenziato che il versamento ad Inarcassa era solo un versamento del contributo integrativo.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria sulle sanzioni applicate, per avere la Corte territoriale trascurato che vi era stata omessa denuncia del rapporto di lavoro; si deduce quindi violazione dell’articolo 116 comma 8 della Legge n. 388/2000. E’ rimasto intimato il professionista. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo è inammissibile, avendo la corte territoriale accertato che il rapporto non è stato occultato e non essendo possibile rivalutare in sede di legittimità il detto accertamento di merito (cfr.

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 -01). Va poi considerata l'applicazione dello "ius supeveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Nulla per spese, atteso che la contro parte è rimasta solo intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 1