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Ordinanza — n. 708/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil court dismisses INPS civil debt claim against engineer due to settlement and withdrawal of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 708/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished after the appellant withdrew their appeal and accepted the INPS's claim. The lower court had previously ruled that the INPS's debt was not prescribed because the engineer's intentional failure to file tax returns suspended the limitation period. Consequently, the court terminated the case with a mutual settlement of costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; When a party withdraws their appeal and accepts the opposing party's claim, the proceedings are extinguished with compensation of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs civil debt collection limitation period suspension lacuna contributiva omissione del contribuente esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. p.q.m.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11667-2020 proposto da: TEDESI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA MATTEO DAFFRA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1812/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 567/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.11667/2020 Cron.

Rep. Ud.30/10/2024 CC del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO CHE: Con sentenza del 31.10.19 la corte d’appello di Milano ha accolto l'impugnazione dell'INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto, sull'assorbente profilo della prescrizione del credito, l'opposizione proposta dall' ing. Claudio Telesi - iscritto d'ufficio alla gestione separata presso l'INPS in quanto non soggetto alla iscrizione presso la Cassa professionale- avverso l'avviso di addebito notificato dall'Istituto per contributi non versati e relative sanzioni civili per l'anno 2008; la Corte d'appello ha per converso ritenuto la pretesa contributiva dell'INPS non prescritta in ragione, agli effetti della concreta possibilità di esigere il credito, del fatto che il professionista aveva omesso dolosamente la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; ciò aveva determinato la sospensione del decorso del termine prevista dall'art. 2941 n. 8 cod.civ., con l'effetto di impedire la prescrizione essendo il relativo termine, decorrente dalla data di scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2009), rimasto sospeso dal 25 settembre 2009 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi) e poi interrotto mediante notifica di avviso bonario avvenuta il 3 luglio 2014.

Con ordinanza interlocutoria n. 10073 del 22 la Sesta sezione della Corte ha rimesso a questa sezione la causa per la sua definizione. Nel corso del giudizio l’ingegnere ha presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata con riferimento ai contributi di cui all’avviso di addebito impugnato e ha dichiarato di rinunciare al ricorso con accettazione da parte dell’Inps. Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. p.q.m. dichiara estinto il giudizioe compensa le spese.

Cos