Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of lawsuits under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal regarding wage differences between ESA and Kelly Services extinguished. Both the main appellant and the incidental appellant withdrew their respective lawsuits, which the court recognized as valid withdrawals under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was terminated without any ruling on litigation costs or further uniform contribution payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Mutual withdrawals of appeals constitute a valid extinction of the proceedings, terminating the case without the need for a substantive decision on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2840-2024 proposto da: BALENZIO IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA RAPONE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro KELLY SERVICES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MANCUSO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE GULLO, VALERIO LANDI; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro ESA - ESRIN AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende Oggetto Differenze retributive R.G.N.2840/2024 Cron.
Rep. Ud.27/11/2024 PU unitamente agli avvocati PAOLO EUGENIO BIANCO, ANTONELLA MUSY; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2964/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/08/2023 R.G.N. 2783/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso; udito l'avvocato RAFFAELLA RAPONE; udito l'avvocato NICOLA MANCUSO; udito l'avvocato GAETANO GIANNI' per delega verbale avvocato ENZO MORRICO.
FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Roma , in parziale riforma di sentenza del Tribunale diVelletri, ha condannato ESA e Kelly Servicesin solido al pagamento di somma per i titoli dedotti in giudizioin favore di Ivan Balenzio. 2.Questi ha proposto ricorso per la cassazione parziale della sentenza d’appello con tre motiv i, cui le intimate ha nno resistito con rispettivi controricorsi; Kelly Services ha proposto altresì ricorso incidentale. 3.Successivamente il ricorrente principale ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, alla domanda e all’azione (sic) del giudizio pendente innanzi a questa Corte ; detta rinuncia è stata accettata da entrambe l e parti controricorrenti, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
Kelly Services (ora Grafton s.r.l.) ha altresì dichiarato di rinunziare agli atti (sic) del controricorso con contestuale ricorso incidentale;ESA - ESRIN A genzia Spaziale Europea ha altresì preso atto della rinuncia al ricorso incidentale da parte di Kelly Services (ora Grafton s.r.l.).RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Rileva il Collegio che le rinunc e (reciprocamente accettate) ai ricorsi principale e incidentale (quant unque impropriamente riferite agli atti e all’azione), sono chiaramente qualificabili come rinunce ai ricorsi ex art. 390 c.p.c., con conseguente effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c. 2.Sebbene rispetto alla rinuncia al ricorso incidentale ESA -ESRIN Agenzia Spaziale Europea si sia limitata ad una mera presa d’atto, senza esprimere una formale sua accettazione, nondimeno non deve emettersi pronuncia sulle spese nel rapporto fra le due controricorrenti, atteso che con il ricorso incidentale Kelly Services (ora Grafton s.r.l.) non fa valere pretese nei confronti della suddetta ESA - ESRIN A genzia Spaziale Europea. 3.In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto e non vi è luogo a provvedere né sulle spese né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che per consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 34025/23) esso si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e che , integrando una misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di co