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Decreto — n. 632/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 632/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 632/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1584/2024R.G. proposto da: COMUNE SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Siniscalchi e Vincenzo Trotta, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenteprincipale e controricorrente incidentale- contro SALVATORE ASCIONE, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Rosaria Costa, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente principale e ricorrente incidentale- nonché contro GREEN LINE s.r.l. in amministrazione giudiziaria -intimata- avverso la SENTENZA n. 2698/2023emessa da Corte di appello di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 632/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Parole chiave

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opposizione opposizione al precetto esecutivo decisione di non sollevare obiezioni impugnazione di decisioni amministrative città satellite surrogazione delle Comunità

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
2698/2023emessa da Corte di appello di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1584/2024R.G. proposto da: COMUNE SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Siniscalchi e Vincenzo Trotta, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenteprincipale e controricorrente incidentale- contro SALVATORE ASCIONE, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Rosaria Costa, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente principale e ricorrente incidentale- nonché contro GREEN LINE s.r.l. in amministrazione giudiziaria -intimata- avverso la SENTENZA n. 2698/2023emessa da Corte di appello di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così de