Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The material facts show that forty days elapsed without any request from the appellants, leading the court to apply the statutory rule on abandonment. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellants to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed abandonment of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3892/2020 R.G. proposto da : BARACCHI ANGELO, SALANITRI VINCENZO, BRANCAFORTE FRANCESCO, CAPONNETTO SANTO, CAPUTO LOREDANA, CELESCHI MARCO, CONSOLI MARCO, COSTANTINO GIACOMO, GERMANA' ROSANNA, MARANO PIETRO, MARINO GIOACCHINO, PENNISI ROSARIO MARTINO, QUARTARONE ORAZIO, ALBERGHINA MARCO, MAZZAGLIA PAOLO, LA TORRE TEODORA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato SALVATORE BUSCEMI -ricorrenti- contro PRESIDENZA REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1069/2019 depositata il 31/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri indicati per la fase di studio e per quella introduttiva dal d.m. 147/2022, del valore indeterminabile, del numero dei ricorrenti
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma,i