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Ordinanza — n. 518/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses private party's appeal against cost compensation due to lack of defense activity by the public entity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 518/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the private party's appeal regarding the compensation of litigation costs. The lower courts had declared the public entity's debt prescribed and offset these costs because the public entity did not engage in any defensive activity while the private party remained unrepresented. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lack of defense by the public body justified the cost offset and the doubling of the unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/02; When a public entity fails to conduct any defensive activity in litigation proceedings, the court may offset the opposing party's costs and apply the doubling of the unified contribution fee.

Parole chiave

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cost compensation lack of defense public entity unified contribution litigation expenses prescription of debt cost offset prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20003-2021 proposto da: COCCO GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -resistenti con mandato - nonché contro Oggetto R.G.N.20003/2021 Cron.

Rep. Ud.31/10/2024 CC AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 1031/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2021 R.G.N. 3881/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 2.4.21 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva - per quel che qui rileva - compensato le spese del giudizio (relativo a opposizione a estratto di ruolo ed a cartelle non notificate).

In particolare, i giudici di entrambi i gradi hanno dichiarato prescritto il credito di oltre €75.000 portato da cartelle opposte non notificate ed hanno compensato le spese. Avverso tale sentenza ricorre la parte privata sulle spese; l’Inps ha depositato procura; l’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo è privo di pregio. Invero, a sostegno della compensazione delle spese la Corte territoriale ha evidenziato l’acceso dibattito giurisprudenziale in ordine alle questioni esaminate, rilevando che la questione dell’opponibilità del solo ruolo non era risolta all’epoca del giudizio di primo grado.

Sussiste, dunque , una motivazione adeguata del regolamento delle spese di lite, vieppiù tenendo conto della peculiarità della vicenda.Nulla per spese non essendo stata svolta attività difensiva dall’Inps edessendo rimasta intimata Ader. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, s