Italian Court dismisses INPS appeal regarding prescription of social security contributions for architects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that found social security contributions for an architect to be time-barred. The INPS argued that the prescription period was interrupted by administrative decrees and that the architect's failure to complete a tax form constituted debt concealment. The court rejected these claims, noting that missing tax forms do not automatically imply concealment and that the relevant interruption acts occurred after the prescription period had already expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Legge 335/1995: The failure to complete a tax form does not constitute debt concealment, and administrative decrees interrupting prescription must occur before the period expires to be effective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24813-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -ricorrenti principali - contro POLITANO PATRICK, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLO PORTERA; -controricorrente - ricorrente incidentale - Oggetto R.G.N.24813/2019 Cron.
Rep. Ud.30/10/2024 CC nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 148/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/02/2019 R.G.N. 698/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 14.2.19 la corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del 10.3.17 del tribunale di Cuneo, che aveva accertato negativamente l’obbligo del professionista in epigrafe - lavoratore subordinato ed architetto iscritto all’albo e con reddito inferiore ai 5000 euro per il quale aveva versato il contributo integrativo ad Inarcassa- di pagare l e somm e di euro 389 per contributi 2009 ed euro 883 per il 2010 , in quanto entrambe prescritte. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, lamentando violazione dell’art. 2935 c.c. e 2, commi 2 6 e 31 , legge 335 del 1995, ed invocando sia lo spostamento del termine per i sopravvenuti d.p.c.m. in materia, sia per impossibilità di accertare il reddito per omessa compilazione del quadro RR in dichiarazione presentata ad ottobre 2011, sicché il termine non poteva iniziare a decorrere prima di quel momento.
L’architetto resiste con controricorso, illustrato da memoria, e propone ricorso incidentale condizionato contestando l’obbligo contributivo. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo dell’Inps è infondato. Quanto al quadro RR, questa Corte ha già escluso che l’omessa compilazione del quadro RR sia occultamento del debito, affermando (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 - 01) che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non rileva del resto il periodo di presentazione della dichiarazione reddituale, come già precisato da questa Corte (tra le altre, da Cass. ord. N. 22084 del 2021), in quanto il diritto ai contributi sorge per la produzione del reddito e può esser fatto valere sin dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei medesimi contributi all'INPS, anche quanto la dichiarazione dei redditi possa esser presentata successivamente. Peraltro, anche il riferimento alla circostanza dello spostamento dei termini di prescrizione per effetto dei richiamati d.p.c.m. relativi agli anni in questione (2009 e 2010) non giova alla tesi difensiva dell’Inps, posto che gli atti interruttivi ricettizi risalivano, rispettivamente, al 20.7.2015 e al 27.7.2016, vale a dire a date successive alla maturazione della prescrizione.
Ne consegue il rigetto del ricorso principale. Il ricorso incidentale resta assorbito. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 700 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co