Cassation court dismisses appeal as judgment extinguished by client's voluntary contribution rollover under Law 335/1995.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant voluntarily rolled over the tax burden via a contribution rollover act. The appellant had previously challenged a lower court ruling that imposed additional contributions and sanctions for non-compliance with separate management registration. The court ruled that the procedural outcome was nullified by the client's subsequent action to eliminate the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 9 legge 335/1995; Art. 437 c.p.r.: When a party voluntarily rolls over a tax burden, the judicial proceeding is extinguished by operation of law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28227-2019 proposto da: CACCHIONE VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PORRAZZO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 211/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.28227/2019 Cron.
Rep. Ud.30/10/2024 CC del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 28.3.19 la corte d’appello di Campobasso, in riforma di sentenza del 13.3.17 del tribunale di Larino, ha rigettato l’opposizione del contribuente in epigrafe -docente di scuola e ingegnere iscritto all’albo- ad avviso di addebito per contributi 2008 per gestione separata oltre somme aggiuntive per euro 7102. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto l’obbligo contributivo predetto non escluso dalla corresponsione del contributo integrativo Inarcassa ed ha applicato le sanzioni previste per l’ipotesi di evasione.
Avverso tale sentenza ricorre il professionista per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo invoca la prescrizione ex articolo 3 comma 9 legge numero 335 del 1995e deduce la violazione dell’art. 437 del codice di rito. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2 comma 26 legge 335 del 1995 e 18 comma 12 decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Con atto del 18.10.24 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per intervenuta “rottamazione” del carico contributivo. Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio. Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità della materia, che ha visto anche l’intervento del giudice delle leggi nella materia sanzionatoria relativa. p.q.m. dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Così dec