Court allows INPS appeal, ruling social benefit increase requires checking combined family income against statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed INPS's appeal against a lower court ruling that granted a social benefit increase to a worker. While the worker's individual income was zero, the court found the lower court erred by ignoring the combined income of the worker and her spouse, which exceeded the statutory family threshold. Consequently, the increase was only valid up to the amount needed to reach the maximum limit, not the full amount claimed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 della legge n. 448 del 2001; The social benefit increase is contingent upon both individual and combined family income remaining below the respective statutory limits, and the increase is calculated only to reach the maximum threshold.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14298/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), CALIULO LUIGI (CLLLGU54B09H703F) -ricorrente- contro IANNONE MARISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER (FRRSTR39L45H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4021/2018 depositata il 08/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza dell’8.1.19 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2016, che aveva accertato il possesso,da parte della lavoratrice in epigrafe indicata, di redditi inferiori alla soglia prevista per fruire della maggiorazione ex articolo 38 legge n. 448 del 2001 dell’assegno sociale in godimento ed aveva conseguentemente accolto la domanda della stessa. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo con il quale deduce violazione dell’articolo 38 per avere trascurato che l’incremento viene corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi previsti per l’intero nucleo familiare (oltre che per il singolo); resiste con controricorso la lavoratrice.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Occorre premettere in fatto che è pacifico che il reddito della lavoratrice, per l’anno rilevante per la prestazione in discorso , era zero, mentre il reddito del coniuge era di euro 10.340 ,00 ; nel medesimo anno (2014), la soglia legale prevista dalla legge era di euro 6.713 per il singolo, mentre la soglia familiare era di euro 14.110,00. Ciò posto, non vi è dubbio che alla lavoratrice spetta la maggiorazione solo nell’importo utile a raggiungere la soglia massima reddituale, tenuto conto dei redditi della lavoratrice medesima e del coniuge.
Invero, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 4585 del 22/03/2012, Rv. 622117 - 01) che, in tema di prestazioni pensionistiche, il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001, presuppone che il reddito individuale del pensionato non superi il limite previsto nonché, ove tale requisito sia sussistente, che neppure il cumulo di esso con il reddito del coniuge superi l'importo complessivo della cifra rappresentata dal cumulo del reddito individuale con l'ammontare annuo dell'assegno sociale, giacché anche in difetto di uno solo di tali requisiti l'incremento non spetta; ciò è conforme alla lettera della norma, che tra i limiti di reddito pone la disgiunzione "né" con ruolo additivo, ed è coerente, altresì, con lo scopo del beneficio, diretto a garantire a "soggetti disagiati" un reddito mensile pari ad euro 516,46 (cosiddetto "incremento al milione").
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, va rimessa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corted'appello, in diversa comp