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Sentenza — n. 327/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding worker's right to TFR from guarantee fund after company split.

Numero d'incarto Sentenza — n. 327/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that allowed a former employee to receive his end-of-service benefit from the INPS guarantee fund. The INPS argued that the guarantee fund should not cover debts related to a split company, but the court affirmed that the worker's credit was validly admitted into the bankrupt company's liabilities. Consequently, the court upheld the guarantee fund's right of subrogation to the worker's claim, confirming the lower court's decision to pay the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 1, 2, 3, 7, 8 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Artt. 2506, 2112 cod. civ.: The guarantee fund is legally subrogated to the worker's privilege on the debtor's assets, and the existence of other solidary obligors does not exclude the fund's intervention.

Parole chiave

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end-of-service benefit guarantee fund company split bankruptcy liability subrogation right INPS appeal solidary debt finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 1, 2, 3, 7, 8 della legge 29 maggio 1982, n. 297
Essendo stato da tempo superato l’inquadramento dell’obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n.
Artt. 2506, 2112 cod. civ.
Art. 97, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Dopo le innovazioni apportate dall’art. 97, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.
Art. 2, co. 7, L. 82/1990
al lavoratore nel passivo fallimentare (art. 2, co. 7, L. 82/1990)» (sentenza n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONIDELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione dell’art.
Art. 378, primo comma, cod. proc. civ.
5.– Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di rigettare il ricorso.
Art. 93 cod. proc. civ.
10.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario, in virtù della dichiarazione ex art. 93 cod.
Art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 10 novembre 1998, n. 445
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 d
art. 93 cod. proc. civ
10.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario, in virtù della dichiarazione ex art. 93 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 2 settembre 2024, n. 23470
8.–Agli elementi, tanto letterali quanto sistematici, che avvalorano l’interpretazione così delineata, l’Istituto non ha contrapposto argomenti risolutivi, che inducano a rimeditare un indirizzo ribadito anche nelle pronunce successive (Cass., sez. lav., 2 settembre 2024, n. 23470, e 24 marzo 2023, n.
Cass., sez. lav., 24 marzo 2023, n. 8510
Cass., sez. lav., 30 agosto 2024, n. 23431
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
Cass., sez. lav., 2018, n. 26021
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Testo completo

020proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrent e – contro COLALONGO ANTONIO ERNESTO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita con comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato EMILIANO PATRICELLI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – controricorrente – R.G.N.3426/2020 Cron.

Rep. P.U.15/10/2024 7/07/2022 giurisdizione Intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per il pagamento del TFR. -2 - per la cassazione della sentenza n. 488 del 201 9 della C ORTE D’APPELLO DI L’AQUILA , depositata il 15 luglio 201 9 (R.G.N. 496/2018). Udita la relazione della causa,svolta all’udienza dal Consigliere Angelo Cerulo. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitu t o Procurat ore GeneraleSTEFANO VISONÀ, che ha chiesto di rigettare il ricorso . Udito, per il ricorrente, l’avvocat o MASSIMO BOCCIA , in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato MAURO SFERRAZZA, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 488 del 2019, depositata il 15 luglio 2019, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto il diritto delsignor Antonio Ernesto Colalongo, dipendente della società fallita Foro Cucine s.r.l., di percepire dal Fondo di garanzia, istituito presso l’INPS, l’importo di Euro 20.425,55, a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR). A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che il credito del lavoratore è stato ammesso al passivo della società Foro Cucine s.r.l.,anche per la quota di TFR concernente il pregresso rapporto di lavoro con la società scissa Di Iorio s.r.l.

Lo stato passivo vincola anche l’Istituto. 2.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello. 3.–Il signor Antonio Ernesto Colalongo resiste con controricorso. 4.– I l ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 15 ottobre 2024. 5.– Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di rigettare il ricorso. -3 - 6.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e il difensore della parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONIDELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 7 e 8, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 2506- quatere 2112 cod. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto del signor Antonio Ernesto Colalongo di percepire dal Fondo di garanzia, istituito presso l’INPS, la quota di TFRdestinata a gravare sul datore di lavoro Foro Cucine s.r.l., società di nuova costituzione, beneficiaria, insieme a Di Iorio Immobiliare s.r.l., dellascissione di Di Iorio s.r.l.

Ad avviso del ricorrente, non rivestirebbe rilievo determinante il provvedimento di ammissione al passivodi Foro Cucine s.r.l., in quanto l’Istituto ben potrebbe contestare la concreta operatività della regola d’intervento del Fondo. Nel caso di specie, la responsabilità solidale della società in bonis Di Iorio Immobiliare s.r.l. , beneficiaria della scissione, escluderebbe di per sé il sorgere dell’obbligo dell’INPS di sostituirsi al datore di lavoro e, conseguentemente, «la necessità della tutela sussidiaria pubblica del lavoratore» (pagina 10 del ricorso per cassazione).

Tale interpretazione non soltanto non implicherebbe alcun «aggravio della posizione del lavoratore» (pagina 13 del ricorso), ma varrebbe anche a scongiurare il rischio di condotte fraudolente , finalizzate a trasferire alla collettività i costi delle obbligazioni retributive, in concomitanza con le vicende di circolazione dell’azienda. 2.–Le censure non sono fondate. 3.–La definitività dello stato passivo non preclude all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, la contestazione della « concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere -4 - degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all’art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990» (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 19 delle Ragioni della decisione).

In tal senso milita lapeculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982. Ildiritto in esame si configura come diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. L’INPS, pertanto, può contestare la sussistenza dei presupposti dell’intervento del Fondo, che postulano i l sorgere dell’obbligo del datore di lavoro di corrispondere il TFR, in virtù della cessazione del rapporto di lavoro, e l’insolvenza del datore di lavoro che sia tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente esigibilità del TFR. 4.– Le questioni prospettate nel ricorso ben possono essere introdotte anche in sede di legittimità e non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 6, 7, 8 e 9), in quanto si dimostrano potenzialmente idonee a scalfire la decisione impugnata e attengono alla corretta interpretazione della disciplina vigente e allafondatezza della domanda, che spetta al giudice valutare d’ufficio. 5.– Le contestazioni dell’INPS, pur ammissibili, non colgono, tuttavia, nel segno.

Nel caso di specie, si riscontrano tutti i presupposti tipizzati dalla legge. In conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, non è in discussione l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere il TFR, nella misura acclarata in sede di accertamento del passivo , e non è -5 - controverso che l’insolvenza riguardi il datore di lavoro che era tale al momento in cui il TFR è divenuto esigibile. 6.–L’unico elemento addotto dall’Istituto, allo scopo di avversare la pretesa del lavoratore, concerne l ’asserita responsabilità solidale della Di Iorio Immobiliare s.r.l.(art. 2506-quater , terzo comma, cod. civ.),società di nuova costituzione, beneficiaria della scissione della Di Iorio s.r.l. al pari della Foro Cucine s.r.l., dichiarata fallita. 7.–A tale riguardo, devono essere ribadite, per la forza persuasiva delle argomentazioni, che si attagliano anche al caso di specie , l e enunciazioni di principio già consolidate nella giurisprudenza di questa Corte:

«né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: come è reso palese anche dal fatto che l’art. 2 L. 297 cit. stabilisce che “trascorsi quindici giorni” dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso –e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale –il lavoratore possa ottenere a domanda il relativo pagamento.

Essendo stato da tempo superato l’inquadramento dell’obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d’ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell’obbligazione. D’altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all’insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma -6 - espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all’esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico» (Cass., sez. lav., 17 ottobre 2018, n. 26021, punto 5 delle Ragioni della decisione).

I presupposti della tutela previdenziale sono definiti dalla legge, che identifica puntualmente i soggetti meritevoli e si prefigge di apprestare una protezione tempestiva ed efficace e, in pari tempo,nei limiti che essa stessa stabilisce,di fugare il rischio di operazioni elusive, volte a distogliere le risorse pubbliche dalle finalità loro proprie. Questa Corte ha puntualizzato, inoltre, che «L’equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, è semmai recuperato dal diritto di surroga dell’I.N.P.S. al lavoratore nel passivo fallimentare (art. 2, co. 7, L. 82/1990)» (sentenza n. 26021 del 2018, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).

Il Fondo, per le somme corrisposte, è surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro . Dopo le innovazioni apportate dall’art. 97, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo è surrogato al lavoratore anche nel privilegio spettante sul patrimoniodegli eventuali condebitori solidali(cfr., su tale punto, pagina 2 della memoria scritta del Pubblico Ministero). 8.–Agli elementi, tanto letterali quanto sistematici, che avvalorano l’interpretazione così delineata, l’Istituto non ha contrapposto argomenti risolutivi, che inducano a rimeditare un indirizzo ribadito anche nelle pronunce successive (Cass., sez. lav., 2 settembre 2024, n. 23470, e 24 marzo 2023, n. 8510, richiamate dall’Ufficio del Pubblico Ministero nella memoria scritta).

Peraltro, sulla medesima vicenda della scissione della Di Iorio s.r.l., questa Corte si è già pronunciata con l’ordinanza del 30 agosto 2024, -7 - n. 23431, rimarcando che «non rileva l’esistenza di altri obbligati solidali del datore ad escludere l’intervento del Fondo». 9.– Dalle considerazioni svolte , che esimono dalla disamina dei rilievi del controricorrente sull’incapienza della società scissa e dell’altra società beneficiariade lla scissione, discende il rigetto del ricorso. 10.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario, in virtù della dichiarazione ex art. 93 cod. proc. civ. 11.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avvocato Emiliano Patricelli. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 d