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Ordinanza — n. 81/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as time-barred for public school teacher contesting ordinary court jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 81/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for notification. The Ministry of Education argued that ordinary courts should handle the teacher's insertion into competitive lists, but the lower court had already ruled on jurisdiction based on prior administrative litigation. The supreme court rejected this substantive argument, focusing solely on the procedural failure to notify the appeal within the required timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 113 Cost.: Appeals must be filed within the statutory period; failure to notify the appeal within this period renders it inadmissible regardless of the underlying jurisdictional dispute.

Parole chiave

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procedural time limits notification requirements jurisdictional disputes public school teachers inadmissible appeal impugnazione della cancellazione impugnazione di decisioni amministrative ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 113 Cost.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 4315/2020
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3636-2024 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore , UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrenti - contro RIVIECCIO GIORGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA LATINI, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO SAGNIBENE; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3024/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/07/2023 R.G.N. 2670/2021;

Oggetto R.G.N.3636/2024 Cron. Rep. Ud.07/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 26.7.23 la corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro in relazione a causa relativa a domanda di lavoratrice, iscritta nelle graduatorie esaurimento per la classe di concorso A019, che non aveva presentato domanda di aggiornamento della permanenza nelle graduatorie valide per l’anno scolastico di riferimento ed era quindi stata cancellata.

In particolare, la sentenza richiama precedente di legittimità che aveva affermato che le controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica per l’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente) sono soggette a giurisdizione che si determina sulla base del petitum sostanziale dedotto in giudizio: la giurisdizione non potrà essere che del giudice amministrativo se oggetto di domanda è la richiesta di annullamento di un atto amministrativo generale che nega la posizione soggettiva, come nel caso della domanda di reinserimento nelle graduatorie esaurimento di soggetti precedentemente cancellati; viceversa se la domanda giudiziale è volta all’accertamento del diritto del singolo all’inserimento nelle graduatorie sull’assunto che tale diritto scaturisca dalla normazione primaria, la giurisdizione compete al giudice ordinario; ciò posto, secondo la corte territoriale il petitum sostanziale si ricollega a un diritto soggettivo, in quanto l’atto ministeriale di macro organizzazione era stato impugnato anche dalla ricorrente innanzi a Tar Lazio che ne aveva statuito l’illegittimità con sentenza del 31/11/2018, sicché a seguito di tale pronuncia la docente era stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso tale sentenza ricorre il Ministero della istruzione per un motivo in relazione alla giurisdizione, per violazione dell’articolo113 Cost. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo: la sentenza di appello è stata pubblicata il 26.7.23, non è stato notificata, ed il termine lungo scadeva il 26.1.24 in quanto non si applica alle controversie di lavoro la sospensione dei termini durante il periodo feriale; il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica solo in data 5.2.24, quando il termine era ormai scaduto.

Spese secondo soccombenza, da distrarre in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favor