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Ordinanza Interlocutoria — n. 34997/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 34997/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34997/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18620/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro NTK EUROPE S.P.A., elettivamente domiciliata in VICENZA G. G. CAPPELLARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANARDI ANDREA (GVNNDR67H26L157A) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.180/2023 depositata i l 03/02/2023 .

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 34997/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 351/2019, ha accolto il ricorso, ritenendo la violazione meramente formale e non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.lgs. n. 472/1997. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 180/2023, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando l’assenza di evasione d’imposta, la regolare annotazione della dichiarazione nei registri contabili e la disponibilità della documentazione da parte dell’Ufficio, escludendo quindi qualsiasi pregiudizio all’attività di controllo.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione produzione di documenti finanziari trasparenza e accesso ai documenti reticenza dolosa dei difetti conformità al regolamento Dublino notifica delle Intese
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18620/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro NTK EUROPE S.P.A., elettivamente domiciliata in VICENZA G. G. CAPPELLARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANARDI ANDREA (GVNNDR67H26L157A) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.180/2023 depositata i l 03/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La società Nixa S.r.l. – Windings Coils, oggi incorporata dalla NTK Europe S.p.A., ha impugnato l’atto di contestazione n. THHCO9D01313/2018, emesso dalla Direzione Provinciale di Modena dell’Agenzia delle Entrate, con cui veniva irrogata una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa alle operazioni non imponibili effettuate nel 2014, per omessa trasmissione telematica della dichiarazione d’intento ricevuta dalla Danfoss Power Solutions S.r.l.

La Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 351/2019, ha accolto il ricorso, ritenendo la violazione meramente formale e non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.lgs. n. 472/1997. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 180/2023, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando l’assenza di evasione d’imposta, la regolare annotazione della dichiarazione nei registri contabili e la disponibilità della documentazione da parte dell’Ufficio, escludendo quindi qualsiasi pregiudizio all’attività di controllo.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione incentrato su un solo motivo. La società NTK Europe S.p.A. si è costituita in giudizio mediante controricorso. È stata depositata PDA in corso di giudizio, che ha dichiarato la tardività del ricorso per cassazione. La PDA è stata opposta. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’ unico motivo di ricorso , l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 7, comma 4-bis, del D.lgs. n. 471/1997.

L’Ufficio sostiene che l’omessa trasmissione della dichiarazione d’intento costituisce una violazione sostanziale, idonea a pregiudicare l’attività di controllo, e che la sanzione proporzionale irrogata sia conforme alla normativa vigente ratione temporis. In via preliminare va rilevato che dalla lettura degli atti emerge che la controricorrente ha sommariamente dichiarato di aver aderito alla definizione delle “violazioni formali” ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 119/2018, allegando un modello F24 di disagevole interpretazione, dal quale non si evince un chiaro e inequivoco collegamento con l’atto oggetto del presente giudizio.

L’Agenzia ricorrente, per converso, pur a fronte della deduzione anzidetta, non ha fornito alcuna chiara indicazione sul punto. In tale contesto, permangono irrisolti i seguenti profili: la pertinenza della definizione agevolata rispetto all’oggetto dell’odierno processo; il perfezionamento dei presupposti della fattispecie estintiva invocata. Si rende pertanto necessario acquisire dalle parti informazioni sulla predetta allegazione in ordine all’accesso alla definizione agevolata sui seguenti profili: (i) riferibilità del pagamento indicato dalla contribuente al perimetro della definizione agevolata; (ii) sussistenza dei presupposti per l’eventuale estinzione della lite ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 119/2018.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo; assegna alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di eventualememoria sui profili enucleati in motivazione. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio tenuta in data 14 ottobre 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cass