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Ordinanza Interlocutoria — n. 34937/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case pending Supreme Court ruling on acquittal's relevance to tax fraud.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34937/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing pending a ruling from the Supreme Court's Section of Unified Jurisprudence. The lower court had acquitted the company's former legal representative for tax fraud, arguing the acts did not constitute a crime. The Court suspended the proceedings because the legal significance of this acquittal for the tax dispute remains undecided by the higher judicial body.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 600 c.p.c.: When a criminal acquittal on the same facts is pending before the Supreme Court's Section of Unified Jurisprudence regarding its relevance to a civil or administrative proceeding, the lower court must suspend the proceedings and remand the case to a new hearing.

Parole chiave

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criminal acquittal relevance tax fraud proceedings Section of Unified Jurisprudence suspension of proceedings remand to new hearing fatture impagate dichiarazione fiscale tardiva esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
2339/05/18 depositata in data 08/10/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/10/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con memoria ex art. 378 c.p.c.
Art. 600 c.p.c.
art. 378 c.p
2339/05/18 depositata in data 08/10/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/10/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con memoria ex art. 378 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2379/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – contro CONCORDE s.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Loris Tosi (domicilio digitale PEC: loris.tosi@venezia.pecavvocati.it) e dall’avv. prof. Giuseppe Marini (domicilio digitale PEC: giuseppemarini@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente – Oggetto: rinvio a nuovo ruolo Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna n. 2339/05/18 depositata in data 08/10/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/10/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 23 gennaio 2025 la parte controricorrente ha prodotto la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 3474 del 21 luglio 2017, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2018, passata in giudicato il 20 marzo 2018 come da attestazione apposta dalla Cancelleria e resa a seguito di istruzione dibattimentale; - detta sentenza, in relazione ai medesimi fatti oggetto della controversia trattate nella sentenza n. 2339/2018 della CTR dell’Emilia-Romagna, qui gravata da ricorso per cassazione, ha assolto Giorgio Viale, all’epoca legale rappresentante della Concorde s.p.a., dall’imputazione di utilizzo di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, «perché il fatto non costituisce reato»; - si pone quindi nel presente giudizio la questione relativa alla rilevanza di tale pronuncia assolutoria, questione che è ad ora pendente di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte a seguito della ordinanza interlocutoria n. 5715/2025; - in attesa di tale pronunciamento massimamente nomofilattico, la controversa va pertanto rinviata a nuovo ruolo;

P.Q.M rinvia a nuovo r