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Ordinanza — n. 34868/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax tribunal for failure to notify sentence to appointed lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34868/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Region of Veneto's appeal against a tax tribunal's dismissal of their late appeal. The tribunal had declared the appeal tardy because the first-instance judgment was served on the region's headquarters without explicitly mentioning the appointed lawyer in the service report. The court ruled that such notification does not start the short appeal period unless the lawyer is expressly identified as the recipient, ensuring the right to defense is protected.

Regesto Legislator

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Art. 170, 285, 325, 327 cod. proc. civ.; d.lgs. 546/1992 artt. 49, 51; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: Notification of a judgment intended to start a short appeal period must be made univocally to the appointed lawyer or the party at their lawyer's office, and mere service at the party's domicile without explicit mention of the lawyer does not validly start the appeal period.

Parole chiave

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notification to lawyer short appeal period tax tribunal procedure right to defense service of judgment tardiness of appeal cassation review notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 170 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 170, 285, 325, 327 cod.
Art. 285 cod. proc. civ.
Art. 325 cod. proc. civ.
Art. 327 cod. proc. civ.
Art. 49 d.lgs. 546/1992
Art. 51 d.lgs. 546/1992
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20866
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2787/2022 R.G. proposto da REGIONE VENETO, rappresentata e difesa dall’Avv. PEAGNO BIANCA (PGNBNC62S60A296N)unitamente agli avvocati CUSIN ANTONELLA (CSNNNL59E67I938K) e QUARNETI GIACOMO (QRNGCM77L07E730G) -ricorrente- contro GIUSEPPE SERAFINI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 1310/2021 depositata il 03/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR , con la sentenza indicata in epigrafe , ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Regione Veneto in quanto tardivo, stante l ’avvenuta notificazione della decisione di primo grado il 27 maggio 2019, tramite Ufficiale giudiziario;

2. ricorre per cassazione la Regione Veneto con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria;

3. il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. La sentenza di primo grado è stata notificata il 27 maggio 2019 in formato cartaceo, alla “Regione Veneto in persona Presidente pro tempore c/o Avvocatura regionale – Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio 23 –30121 Venezia”. Con l’unico motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 170, 285, 325, 327 cod. proc. civ. e degli artt. 49 e 51, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . Il motivo è fondato in quanto la sentenza, al fine della decorrenza del termine breve,doveva essere notificata ai difensori costituiti con procura.

La relata di notifica avrebbe dovuto fare espressa menzione del nome deidifensori costituiti: «A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza» (Cass.

Sez. U., 30/09/2020, n. 20866, Rv. 658856 - 01). Conseguentemente l’impugnazione non è tardiva; la sentenza deve essere cassata con rinvio per la pronuncia nel merito. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenzae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del V e neto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul