Cassation court allows appeal against IPT assessment, ruling on retroactive regulation validity and decadenza periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Metropolitan City of Rome's appeal against a lower court judgment regarding a provincial vehicle registration tax assessment. The appellant argued for the absence of a prior warning and violations of reliance principles, while the respondent contended the tax was due. The court found the appeal partially founded, confirming the legality of retroactive tax assessments under specific regulations but noting the lower court failed to distinguish between principal and supplementary tax types for decadenza purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 d.lgs. 446/1997; Art. 12 Regolamento IPT Roma: The tax authority may issue assessments for differences between old and new rates retroactively to January 1st, but the lower court must verify the tax nature to apply the correct five-year or three-year limitation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26998/2018 R.G. proposto da CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avv.BARRA SABRINA (BRRSRN71B60M082L) -ricorrente- contro AVIS BUDGET ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’Avv.DI SIENA MARCO (DSNMRC71L01D969K) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Lazio n. 3650/2018 depositata il 01/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello della Città Metropolitana di Roma, con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, relativo ad avviso di accertamento per imposta provinciale di trascrizione (IPT) autoveicoli per l’anno 2009:
2. ricorre per cassazione la Città Metropolitana di Roma con un unico motivo di ricorso;
3. resiste con controricorso la contribuente che chiede il rigetto del ricorso, anche in relazione all’assenza di un avviso bonario preventivo, alla violazione dell’affidamento ed alla violazione del principio di irretroattività della norma tributaria, come previsto dall’art. 3, l. 212 del 2000. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi, con il rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.
2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 54, d. lgs. 446 del 1997 e dell’art. 12, del Regolamento in materia di I.P.T. della Provincia di Roma (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Il motivo è fondato; la Corte di Cassazione ha già deciso la questione posta con il ricorso e l’indirizzo deve confermarsi: «In materia di imposta provinciale di trascrizione nel PRA ex art. 56 d.lgs. n. 446 del 1997, con riguardo alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni eseguite nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno di riferimento e la data di pubblicazione del regolamento contenente variazioni della tariffa previgente che sia approvato entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, l. n. 388 del 2000, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, l. n. 448 del 2001, l'ente impositore è legittimato a notificare avvisi di accertamento ai richiedenti le predette formalità per il recupero della differenza tra l'imposta versata (in base al regolamento previgente) e l'imposta dovuta (in base al regolamento vigente con decorrenza ex tunc dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvato in epoca successiva all'esecuzione delle predette formalità), entro il termine all'uopo previsto a pena di decadenza, trattandosi di una peculiare ipotesi di retroattività disposta mediante regolamento in forza di una specifica ed espressa previsione di legge (in deroga all'art. 3 l. n. 212 del 2000), non essendo sufficiente il solo pagamento dell'imposta nel periodo antecedente all'aggiornamento della tariffa a consentire la definizione (o l'esaurimento) dei rapporti tributari ed a precludere l'esazione della residua imposta sulle formalità pubblicitarie precedenti»(Cass.
Sez. 5, 11/07/2022, n. 21801, Rv. 665148 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 24/05/2022, n. 16691, Rv. 664861 –01 e Sez. 5 n. 17680 del 27/03/2024 ) . La decadenza risulta di cinque anni per la notifica degli avvisi d’accertamento, come espressamente previsto dall’art. 1, comma, 161 della legge n. 286 del 2006 (Vedi Cass. Sez. Tributaria del 20 maggio 2016 n. 10489). Cosa diversa è la decadenza,per i soli rimborsi e per l’imposta supplettiva,di tre anni, come previsto dall’art. 56, quarto comma, d. lgs. 446 del 1997,e dall’art. 12 del Regolamento in materia di IPT della Provincia di Roma («entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui la formalità è stata eseguita»), come già osservato da questa Corte di Cassazione (Sez. 5- , Ordinanza n. 21801 del 11/07/2022, cit.).
Nel caso in giudizio l’avviso di accertamento è stato notificato il 13 dicembre 2012 , entro il termine di cinque anni di decadenza (pagamenti del 2009) previsto dall’art. 1, comma, 161 della legge n. 286 del 2006, per l’imposta ‘principale’. La legislazione statale ha rimesso all’autonomia della Provincia la disciplina del termine di decadenza e della complessiva fase di accertamento dell’imposta provinciale di trascrizione; la Provincia ha disciplinato specificamente la decadenza triennale con il citato regolamento, ma solo per i rimborsi e l’imposta ‘supplettiva’, non per l’imposta ‘principale’ disciplinata specificamente dalla legge n. 286 del 2006, art. 1, comma 161, citata.
3. Nella decisione impugnata manca tuttavia un accertamento sul tipo di imposta, principale o supplettiva, al fine di applicare correttamente i rispettivi termini di decadenza, sopra richiamati. L’imposta è principale quando si determina la stessa per la formalità, mentre è supplettiva quando è richiesta da parte dell’ente una integrazione, per errore di calcolo o incompletezza della liquidazione. Sul punto (natura dell’imposta dedotta) manca un reale accertamento di merito, in considerazione dell’avviso di accertamento e del tipo di richiesta effettuata. Qualora riferita al recupero successivo al ripristino della originaria tariffa, l’imposta dovrebbe ritenersi anch’essa di natura principale. La decisione deve quindi cassarsi con rinvio al fine di verificare, in fatto, il tipo di pretesa in funzione dell’applicazione, come detto, del differente termine di decadenza. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si