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Decreto — n. 34831/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax procedure extinguished by agreement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 34831/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the parties had already settled the dispute under specific provisions of Law 197/2022. The Regional Tax Commission confirmed that the agreement was perfected and no formal objection was raised, leading to the automatic termination of the process. Consequently, the Cassation appeal was dismissed as the underlying matter had already reached a final resolution through the agreed settlement.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a tax dispute is defined by agreement under the specified law, the proceeding extinguishes automatically, and any subsequent cassation appeal is inadmissible as the matter is already resolved.

Parole chiave

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tax procedure extinction agreement settlement Law 197 2022 cassation inadmissibility procedural termination procedura giudiziaria tributaria procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
1828/ 07/ 2021 depositata il 08/04/2021, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27917/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro PA SRL CELDA CENTRO ELABORAZIONI DATI, rappresentata e difes a dall'avvocato TOMMASO LONGO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 1828/ 07/ 2021 depositata il 08/04/2021, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/12/2025 La Pres