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Ordinanza — n. 34821/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects Cassation order for missing lawyer fee deduction via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34821/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a correction to a lower court's order regarding the deduction of defense attorney fees. The appellant argued the original ruling failed to specify that fees should be deducted for the non-statutory lawyer, despite the opposing party having submitted this request. The court ruled that the omission constituted a material error under civil procedure law, mandating the correction to ensure the lawyer's right to execution is respected.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the material error correction procedure is the exclusive remedy for omitting the deduction of defense attorney fees, ensuring the principle of reasonable duration and the lawyer's right to execution.

Parole chiave

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material error correction defense attorney fees deduction of costs non-statutory lawyer Cassation order correction deduzione delle spese professionali ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; 1.1.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
Art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 16037 del 07/07/2010
Cass. n. 12437 del 17/05/2017
Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass.
Cass. n. 5082 del 26/02/2024
Cass. 15302 del 31/05/2023
Cass. 15302 del 31/05/2023); 1.3.l’ordinanza n.
Cass. n. 26566 del 14/09/2023
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti FIUMEFREDDO ANTONINO, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO TORRISI -già ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE -già intimati- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 11596/2025 depositata il 03/05/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1.Antonino Fiumefreddo ha formulato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 11596 del 03/05/2025, nella parte in cui questa Corte, condannava «la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa», senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosene antistatario; 2.l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE 1.in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; 1.1.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, infatti, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

S.U. n. 16037 del 07/07/2010; conf. Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024); 1.2.l’istanza di correzione può essere presentata sia dal difensore antistatario che dalla parte da lui rappresentata, come nel caso di specie, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (cfr. Cass. 15302 del 31/05/2023); 1.3.l’ordinanza n. 11596 del 2025 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal difensore della controricorrente con il controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso né in dispositivo, né nella motivazione della sentenza impugnata; 1.4.deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nel suddetto decreto nel modo che segue:

i) nella parte motiva in cui al punto 4 si legge «In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate in favore del controricorrente come da dispositivo, seguono la soccombenza», vanno aggiunte le parole «e devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo, le parole «liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa.», vanno sostituite con le parole «liquidate in euro 4.300 per com- pensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa., da distrarsi in favore del difensore antistatario.»; 1.5.nulla è dovuto per le spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 14/09/2023). P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 11596 del 03/05/2025 venga corretta nel modo che segue:

i) nella parte motiva in cui al punto 4 si legge «In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate in favore del controricorrente come da dispositivo, seguono la soccombenza», vanno aggiunte le parole «e devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo, le parole «liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa.», vanno sostituite con le parole «liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa, da distrarsi in favore del difensore antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196 quinquies, comma 5